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Cram down e valore eccedente: analisi dell’art. 112 CCII

Il Tribunale di Pavia chiarisce l'applicabilità dell'omologa forzosa

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Il quadro normativo: struttura dell'art. 112, comma 2, CCII

L’art. 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente l’omologazione forzosa di una proposta concordataria anche in presenza di classi dissenzienti. Ciò può avvenire solo se sono rispettate almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b), c) e d). La più controversa è senza dubbio la lettera d), che si articola in due parti autonome: la prima consente il cram down in caso di approvazione della maggioranza delle classi, tra cui almeno una privilegiata; la seconda invece condiziona l’omologa alla presenza di un valore eccedente rispetto alla liquidazione, imponendo un raffronto di trattamento tra le diverse classi coinvolte.

Valore eccedente vs. valore di liquidazione: ricostruzione sistematica

Il valore eccedente è il risultato dell’incremento patrimoniale che deriva dalla continuità aziendale, sia in forma diretta che indiretta. Non si tratta di finanza esterna, ma di plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività economica, dalla gestione ordinata dell’impresa e dal mantenimento di elementi intangibili quali il know-how, la clientela, i contratti pendenti e i rapporti lavorativi.

Il valore di liquidazione, invece, è rappresentato dal valore dei beni cedibili sul mercato nell’ambito di una procedura concorsuale di tipo liquidatorio. L’art. 84, commi 3 e 6, CCII chiarisce che la continuità può realizzarsi anche mediante cessione dell’azienda, e il valore eccedente deve essere valutato in rapporto a quanto ottenibile in caso di liquidazione giudiziale.

La sentenza del Tribunale di Pavia del 2 aprile 2025: un caso paradigmatico

Il Tribunale di Pavia si è trovato a decidere su un piano di concordato in continuità indiretta, con affitto d’azienda e successiva cessione, affiancati da alienazioni di immobili e cespiti. La proposta non conteneva un valore eccedente chiaramente individuabile. Nonostante ciò, il piano rispettava le regole distributive dell’APR e della RPR, ed era stato approvato dalla maggioranza delle classi, inclusa almeno una privilegiata.

I creditori dissenzienti, tra cui l’Agenzia delle Entrate, eccepivano la mancanza di surplus, sostenendo che senza valore eccedente non fosse ammissibile il cram down. Il Tribunale ha rigettato tale impostazione, chiarendo che il valore eccedente non è condizione necessaria per l’omologa se si applica la prima parte della lett. d).

Il principio affermato è rilevante: il cram down può essere concesso anche in assenza di surplus concordatario, purché sia rispettata la maggioranza delle classi e vi sia almeno una classe privilegiata favorevole. Solo se si intende applicare la seconda parte della lettera d), è richiesta la presenza e la distribuzione del valore eccedente.

Contrasto giurisprudenziale e rilievi sistematici

Il Tribunale di Pavia si discosta da un orientamento più restrittivo, come quello espresso dal Tribunale di Mantova (14 marzo 2024), secondo cui l’assenza di valore eccedente preclude l’omologa forzosa. In realtà, tale lettura è in contrasto con il dato testuale e la ratio della norma.

La norma consente due vie distinte: una basata sul consenso della maggioranza delle classi (anche in assenza di valore eccedente), l’altra sulla comparazione tra le classi, possibile solo se vi è un attivo ulteriore da distribuire. Confondere le due condizioni porta a un’inaccettabile restrizione dell’istituto e a una paralisi del meccanismo di riequilibrio.

Profili applicativi e impatto per gli operatori del diritto

Questa interpretazione apre la strada a piani di concordato in continuità che, pur non generando surplus immediato, riescono a garantire una distribuzione ordinata dell’attivo e il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori. L’omologazione forzosa assume così una funzione sistemica: salvaguardare la continuità aziendale anche in scenari in cui l’equilibrio economico è precario, ma vi sia un razionale economico e giuridico a sostegno della proposta.

In tal senso, l’interpretazione più flessibile si rivela coerente con i principi della Direttiva UE 2019/1023, che promuove strumenti efficaci di ristrutturazione preventiva, anche in chiave sociale e occupazionale.

Conclusioni: verso un'applicazione bilanciata e funzionale dell'art. 112 CCII

Il valore eccedente la liquidazione non è un presupposto generale dell’omologa forzosa, ma una condizione richiesta solo in una delle due ipotesi previste dall’art. 112, comma 2, lett. d). Riconoscere ciò significa tutelare la ratio complessiva del concordato in continuità, valorizzando la sua funzione sociale, oltre che economica.

L’approccio seguito dal Tribunale di Pavia, dunque, merita di essere assunto quale orientamento guida, perché bilancia correttamente esigenze di tutela del ceto creditorio e di conservazione del valore aziendale. Si supera così una visione formalistica e si rafforza l’effettività dello strumento concordatario.

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