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Responsabilità degli amministratori e danno da deficit fallimentare

La mancata tenuta della contabilità e la distrazione di beni giustificano l’applicazione del criterio del deficit fallimentare nella responsabilità ex art. 146 L.F. e art. 2394 c.c.

A cura di Maria Caterina Inzillo 

Il caso.

Una curatela fallimentare ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico ex art. 146 e 223 L.F. nonché ex art. 2394 c.c., chiedendone la condanna per mala gestio e distrazione di beni aziendali. In giudizio è emersa l’assenza totale di scritture contabili, la mancata consegna di beni iscritti in bilancio e un passivo accertato superiore a 1,2 milioni di euro.

Responsabilità dell’amministratore e obblighi gestori violati

Il Tribunale ha accertato la responsabilità dell’amministratore per gravi violazioni degli obblighi gestori, rilevando la mancata tenuta delle scritture contabili e l’omessa consegna di beni strumentali. Tali condotte costituiscono inadempimenti rilevanti, idonei a generare responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 146 della Legge Fallimentare. L’autorità giudiziaria ha evidenziato come l’azione proposta cumuli i presupposti tanto dell’azione sociale di responsabilità (ex artt. 2392 e 2393 c.c.), quanto di quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.). Entrambe trovano fondamento nella violazione di obblighi specifici e generali, di natura sia contrattuale (come la diligenza, la correttezza e la trasparenza contabile), sia extracontrattuale. L’amministratore, in quanto mandatario, è tenuto ad adempiere con la diligenza richiesta dalla legge e dall’atto costitutivo. L’omissione documentale ha reso necessaria l’applicazione del criterio del deficit fallimentare, utilizzato per valutare l’entità del danno in assenza di una contabilità attendibile.

Presupposti dell’azione ex art. 146 L.F. e nesso causale

Secondo il Collegio, affinché l’azione ex art. 146 L.F. sia ammissibile, devono ricorrere tre condizioni fondamentali, tutte presenti nel caso in esame. In primo luogo, la violazione degli obblighi gestori imposti dalla legge e dallo statuto, a tutela della società e dei suoi creditori. In secondo luogo, l’esistenza di un danno effettivo e risarcibile. Infine, è necessario un nesso causale tra la condotta omissiva o negligente dell’amministratore e il danno verificatosi, secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata. In questo contesto, la mancanza di scritture contabili ha giustificato l’applicazione del criterio del deficit fallimentare, riconosciuto dalla giurisprudenza come metodo residuale ma legittimo per la stima del pregiudizio. Tale criterio consente di ricostruire il danno anche in presenza di gravi carenze documentali, salvaguardando i diritti del ceto creditorio.

Quantificazione del danno secondo il criterio del deficit fallimentare

A causa dell’assenza di scritture contabili e di bilanci aggiornati, il Tribunale ha applicato il criterio del deficit fallimentare come parametro per la quantificazione del danno risarcibile. L’applicazione del criterio del deficit fallimentare è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza nei casi in cui la contabilità societaria risulti assente, inattendibile o manipolata, specie quando il dissesto derivi da condotte distrattive reiterate. In tali ipotesi, l’impossibilità di una valutazione analitica del danno rende legittimo l’utilizzo di questo criterio forfettario, pur caratterizzato da un certo grado di approssimazione. Nel caso di specie, il danno è stato determinato nella misura della differenza tra l’ammontare dei crediti ammessi al passivo (€ 1.240.000) e l’unico cespite attivo rimasto (€ 30.000), portando alla condanna dell’amministratore al pagamento di € 1.210.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Questo conferma l’efficacia dell’applicazione del criterio del deficit fallimentare come strumento risarcitorio in contesti di grave irregolarità contabile.

Spunti rilevanti

▪️ L’omessa tenuta delle scritture contabili può legittimare l’utilizzo del criterio del deficit, in deroga al principio di determinazione analitica del danno.
▪️ La mancata consegna dei beni aziendali è indice di distrazione, con inversione dell’onere probatorio in capo all’amministratore.
▪️ L’azione ex art. 146 L.F. unifica in sé i presupposti della responsabilità contrattuale verso la società e quella extracontrattuale verso i creditori.

Conclusione

La sentenza conferma come la responsabilità degli amministratori si fondi sull’effettiva diligenza nella gestione, e non sulla mera apparenza formale degli atti: il rispetto dei doveri documentali diventa essenziale per evitare conseguenze patrimoniali rilevanti.

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