La Cassazione riconosce il diritto delle strutture sanitarie a interessi di mora superiori per ritardi nelle transazioni con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte di Cassazione con un provvedimento del 28.10.2024 ha rigettato il ricorso della Regione riconoscendo alla struttura sanitaria i maggiori interessi moratori rispetto a quelli legale secondo il seguente principio: Interessi di Mora (D.lgs. 231/2002): Le strutture sanitarie private accreditate rientrano nelle "transazioni commerciali", soggette a interessi di mora quando erogano prestazioni per il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'applicazione del D.lgs. 231/2002 è sufficiente solo che la convenzione sia stata stipulata dopo l'8 agosto 2002. FAQ Quando si applicano gli interessi moratori? Quando una struttura privata accreditata stipula un accordo con la PA post-2002, ai sensi del D.lgs. 231/2002. Solo gli accordi post-8 agosto 2002 ricadono nelle disposizioni del decreto. Schema Riassuntivo Un interessante intervento della Cassazione per riconoscere congrui interessi per le inefficienze della PA nel mondo sanitario.