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SANZIONI AMMINISTRATIVE: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA PERSONA FISICA E OBBLIGAZIONE SOLIDALE SOCIETA’

Come distinguere la responsabilità tra persona fisica e società nelle sanzioni amministrative: un caso risolto dal Tribunale di Catanzaro.

Trib. Catanzaro, sez. I, 19.9.2024, n. 1814 Il caso: amministratore delegato di s.r.l. propone appello avverso sentenza del giudice di pace, che lo aveva condannato al pagamento della sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 23 codice stradale per avere installato su strade comunali impianti pubblicitari senza autorizzazione. Il Tribunale di Catanzaro, in applicazione del criterio della ragione più liquida, ha accolto il motivo con il quale l’amministratore delegato ha ribadito il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità passiva sia come obbligato solidale che come trasgressore, censurando l’errore del giudice di pace consistito nell’averlo ritenuto legittimato passivo sol perché in carica al momento della notifica dell’accertamento dell’infrazione anziché considerare il momento in cui era stata posta in essere la condotta illecita. Decisione: Con la sentenza in esame il Tribunale ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 3 L. 689/1981, è responsabile della violazione solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, mentre l’ente rappresentato è solo solidalmente obbligato; la mancata identificazione dell’autore materiale della violazione non esclude la responsabilità solidale dell’ente; il presidente del CdA di una società di capitali non può sottrarsi alla responsabilità solidale per omessa vigilanza, adducendo che l’infrazione è stata commessa da dirigente dotato di ampia autonomia; nella specie va considerato non già il momento in cui è stato notificato il verbale di accertamento della violazione, ma il momento anteriore in cui la violazione è stata commessa, sicché all’appellante non può ascriversi alcuna responsabilità né come trasgressore né come obbligato in solido poiché a quell’epoca non ricopriva alcuna carica sociale . Conclusione:il trasgressore è solo la persona fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione integrante la violazione; la persona giuridica risponde della sanzione amministrativa a titolo solidale.

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