Analisi dello schema di atto tributario: termini, diritti del contribuente, accesso agli atti, controdeduzioni, adesione e strumenti per evitare il contenzioso
Cos'è, come funziona e cosa fare in caso di schema di atto tributario
Il D.Lgs. 219/2023, con l’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente ha modificato in modo sostanziale il procedimento di accertamento tributario, introducendo lo schema di atto come passaggio obbligato per garantire un contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Si tratta di una fase strutturale che consente di prevenire il contenzioso e ridurre il rischio di accertamenti errati.
Contraddittorio: obblighi e termini
Lo schema di atto è una bozza dell’avviso di accertamento che deve essere notificata al contribuente prima dell’emissione dell’atto definitivo. L’Amministrazione deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente di interloquire. La norma chiarisce: “Per consentire il contraddittorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente […] lo schema di atto […] assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.”
L’accesso al fascicolo non è alternativo alla presentazione delle osservazioni, ma propedeutico: il contribuente può accedere agli atti e successivamente, entro il termine assegnato, presentare controdeduzioni tecniche e documentali.
Possibili strategie difensive
Ricevuto lo schema, il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni o avviare la procedura di accertamento con adesione. Questa può essere attivata entro 30 giorni dalla notifica dello schema oppure entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo, se non già esercitata. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo previsto e consente la rateizzazione del debito.
Documenti utili e difesa tecnica
Dalla ricezione dello schema è importante verificare la coerenza delle contestazioni con i documenti disponibili. Le osservazioni devono essere sostenute da documentazione idonea: scritture contabili, certificazioni, perizie e pareri. La richiesta di accesso al fascicolo va presentata tempestivamente per garantire un esame completo.
Ravvedimento operoso prima dell'accertamento definitivo
Se il contribuente riconosce la fondatezza della pretesa, prima della notifica dell’avviso definitivo può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando imposta e interessi con sanzioni ridotte fino a 1/7 del minimo. Ciò consente di evitare l’accertamento e il contenzioso.
Conciliazione tributaria nei vari gradi di giudizio
In caso di contenzioso, il contribuente può definire la controversia con la conciliazione giudiziale. Le sanzioni possono essere ridotte fino al 40% in primo grado, al 50% in appello, con possibilità residuali in Cassazione. Anche in sede contenziosa, è possibile pervenire a una soluzione più favorevole.
Garanzie procedurali e invalidità dell'accertamento
Lo schema di atto impone obblighi formali all’Amministrazione: rispetto del termine minimo, garanzia di accesso agli atti, motivazione delle osservazioni eventualmente rigettate. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la nullità dell’accertamento. È inoltre prevista la proroga dei termini di decadenza in caso di scadenze imminenti.
Conclusione: come tutelarsi efficacemente
Lo schema di atto è uno strumento operativo di tutela per il contribuente. Permette di intervenire sull’accertamento prima che diventi definitivo. L’analisi puntuale delle tempistiche e l’utilizzo mirato di strumenti come l’accesso agli atti, le controdeduzioni, l’adesione o il ravvedimento rappresentano oggi una parte centrale della strategia difensiva nel diritto tributario.