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SOCIETA’ CARTIERA O CAROSELLO a cura di Vincenzo Cantafio

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sentenza 11.4.2023, n. 14981 Corte di Cassazione, terza sezione penale Il caso: viene applicata una misura cautelare personale nei c

sentenza 11.4.2023, n. 14981 Corte di Cassazione, terza sezione penale Il caso: viene applicata una misura cautelare personale nei confronti di soggetto qualificato co-amministratore di fatto di una società ritenuta cartiera o carosello in un meccanismo fiscalmente fraudolento . È società cartiera quella non realmente operante nel tessuto sociale, ma costituita solo formalmente per essere utilizzata come schermo in un meccanismo fraudolento volto ad evadere il pagamento dell’iva. Il tribunale rigetta il riesame, ritenendo sufficiente la motivazione contenuta nell’ordinanza cautelare, in cui era stato descritto il meccanismo fraudolento senza indicazione della specifica condotta addebitata all’indagato. Decisione: Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’indagato, dichiarando la nullità dell’ordinanza genetica perché priva di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. In particolare, la Suprema Corte ha affermato l’importanza di una valutazione autonoma, da parte del gip, delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale di un individuo; in altri termini, il giudice che, su richiesta del p.m., emette l’ordinanza cautelare deve motivare il perché gli elementi di fatto potranno portare, con elevata probabilità e secondo un giudizio allo stato degli atti, alla condanna dell’indagato. Tanto vale a maggior ragione nel caso di concorso di più persone nel reato, in cui è necessario individuare le condotte tipiche e quelle atipiche, ma causalmente rilevanti rispetto alla condotta tipica, con l’analisi dei relativi profili soggettivi. Da segnalare che la Corte ha anche ravvisato la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che ricordiamo essere il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento delle prove. E proprio in ragione del concorso di più persone ha affermato che la motivazione del provvedimento cautelare non può essere cumulativamente riferita ad una pluralità di soggetti, ma deve essere specificamente riferita ad ogni singola persona, essendo il contributo dei singoli partecipanti al sodalizio diversificato e con differenti pericolosità e capacità criminale . Conclusione: La sentenza afferma l’importante principio che l’ordinanza genetica della misura cautelare personale deve contenere adeguata e specifica motivazione in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari e ciò soprattutto in ipotesi di concorso di più persone nel reato in cui è maggiormente necessario distinguere le diverse posizioni.

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