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Violenza sul coniuge: è causa di addebito?

La violenza fisica è causa autonoma di addebito, anche se episodica e successiva.

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Il caso

Un coniuge ha impugnato la sentenza, con cui gli è stata addebitata la separazione in ragione delle condotte violente nei confronti dell’altro coniuge.

Il motivo di gravame si fonda sulla duplice considerazione che un episodio di violenza non giustifica l’addebito se non si fornisce prova della sua efficacia causale nella determinazione della crisi e che tra i coniugi vi era già una crisi irreversibile determinata dal tradimento dell’altro coniuge.

L’addebito della separazione

L’addebito è regolato dall’art. 151, comma 2, c.c. in termini di facoltà del coniuge di chiedere al giudice la relativa pronuncia in presenza di comportamenti dell’altro coniuge contrassegnati da contrarietà ai doveri nascenti dal matrimonio.

Esso costituisce la principale sanzione destinata a colpire il coniuge che ha violato i doveri matrimoniali ed è, allo stesso tempo, uno strumento indispensabile per garantire il rispetto di tali doveri e del substrato etico del matrimonio.

La valutazione del comportamento come contrario ai doveri coniugali è, oggi più che mai, di natura globale; e, cioè, il comportamento deve presentarsi complessivamente in contrasto con i principi fondanti di quella che secondo la comune accezione costituisce l’essenza del rapporto matrimoniale.

L’addebito della separazione per condotte lesive della persona

In giurisprudenza è ricorrente l’affermazione che deve stabilirsi un nesso di causalità tra intollerabilità della prosecuzione della convivenza e comportamenti contrari ai doveri coniugali, che comprendono la coabitazione, l’assistenza morale e materiale, la fedeltà.

Tale principio trova deroga nelle ipotesi in cui l’addebito sia giustificato per la presenza di una condotta di uno dei coniugi di aggressione ingiustificata a beni fondamentali della persona.

In quest’ordine di idee si ritiene che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore

Violenza fisica e addebito della separazione: la gravità del singolo episodio quale causa autonoma e sufficiente

La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

La ragione è che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la pronuncia di addebito, e da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

 

La soluzione della Corte di appello

La Corte di appello ha rigettato il gravame, affermando che le condotte violente e maltrattanti di un coniuge sono di per sé sole idonee a costituire causa scatenante dell’irreversibilità della crisi coniugale e ragione di addebito della separazione, rimanendo irrilevanti sia la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale  sia le ragioni determinanti la prima criticità.

 

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