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Il sistema di videosorveglianza del parcheggio è sufficiente a fare scattare l’obbligo di custodia dell’albergatore?

Videosorveglianza non basta: senza contratto di deposito niente obbligo di custodia

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Il caso

Il giudice di primo e di secondo grado hanno escluso la responsabilità dell’albergatore per il furto del motociclo di un cliente parcheggiato nell’area di pertinenza della struttura alberghiera.

Il cliente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, con il quale ha sostenuto che con l’albergatore si era concluso un contratto di deposito per fatti concludenti, consistenti nell’avere l’albergatore messo a disposizione la propria area pertinenziale, delimitata e assoggettata a sistema di videosorveglianza, sicché doveva ritenersi offerto anche un servizio  di custodia del motociclo ivi parcheggiato e, quindi, perfezionato il relativo contratto senza bisogno della consegna delle chiavi del mezzo.

Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto condannare l’albergatore al risarcimento dei danni subiti per inadempimento del contratto di deposito.

Decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, ai sensi dell’art. 1785- quinquies c.c., le previsioni sulla responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo non si applicano ai veicoli parcheggiati, per i quali, invece, trovano applicazione le regole del deposito ordinario, che in ogni caso presuppone la conclusione tra le parti di un contratto di deposito.La Corte ha ribadito il principio secondo il quale la consegna delle chiavi del veicolo al vetturiere dell’albergatore integra l’affidamento del veicolo stesso e non già la mera presa in consegna delle chiavi e del veicolo a titolo di cortesia, sicché con tale atto si perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale discendono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto.Per quanto concerne la tesi della conclusione del contratto per comportamento concludente, è stata disattesa dalla Corte in quanto presupponeva un accertamento in fatto già eseguito dal giudice di merito, che aveva escluso qualsiasi profilo di affidamento del motociclo in custodia all’albergatore. La Corte ha, inoltre, escluso l’esistenza dei presupposti perché si potesse configurare l’offerta di un servizio di custodia da parte dell’albergatore e ciò per mancanza delle caratteristiche tipiche del deposito, quali l’esistenza di uno spazio adibito al parcheggio chiuso e delimitato da sbarre in entrata e uscita, l’assenza di cartelli prima dell’ingresso con l’avvertenza che si tratta di parcheggio non custodito, l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita.

Conclusione

La responsabilità dell’albergatore per il furto di un veicolo parcheggiato nell’area di pertinenza della struttura scatta solo se le parti hanno stipulato un contratto di deposito, che presuppone la consegna materiale delle chiavi del veicolo.

L’esistenza di un sistema di videosorveglianza  nell’area di parcheggio non basta a fare scattare  l’obbligo di custodia.

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