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 Le novità del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) in ambito adeguati assetti

A cura di Marco Cavaliere

Premesse

Il Decreto Legislativo n. 136/2024, noto come “Correttivo ter”, ha apportato significative modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con particolare riferimento alla disciplina degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

L’intervento normativo si pone l’obiettivo di delineare con maggiore precisione il perimetro della tempestiva rilevazione di indicatori di crisi, nonché di potenziare il ruolo delle funzioni di controllo e degli organi incaricati della revisione legale nella gestione efficace delle situazioni di disequilibrio patrimoniale, economico e finanziario delle imprese.

L’ampliamento del concetto di indicatori di crisi

Un’importante innovazione si riscontra nell’art. 3 del CCII, il quale fornisce una lettura più strutturata del concetto di pre-crisi.

In particolare, il quarto comma della norma sancisce che gli elementi significativi ai fini della previsione della crisi non devono essere considerati quali meri sintomi di una situazione compromessa, bensì devono essere intesi quali segnali con valore prognostico, idonei a consentire un intervento tempestivo e mirato.

Questa impostazione è altresì ribadita dall’art. 25-novies CCII, il quale stabilisce soglie di rilevazione particolarmente cautelative, al fine di promuovere un’azione preventiva da parte degli organi decisionali dell’impresa.

La relazione illustrativa al decreto evidenzia che l’intento del legislatore è quello di attribuire agli imprenditori strumenti idonei al monitoraggio continuo dell’andamento aziendale, sia attraverso misure di contenimento delle crisi già manifestate, sia mediante un’adeguata individuazione precoce degli elementi di rischio.

La finalità perseguita è quella di stimolare un approccio gestionale basato sulla prevenzione e sulla reattività, incrementando così le probabilità di riuscita delle eventuali iniziative di risanamento.

Interconnessione tra adeguati assetti e meccanismi di segnalazione

Il nuovo impianto normativo sottolinea il ruolo determinante degli adeguati assetti nella tempestiva individuazione della crisi, introducendo l’obbligo per le imprese di adottare sistemi di controllo permanente sulla continuità aziendale.

L’art. 12, comma 1, CCII qualifica lo stato di crisi come una condizione caratterizzata da squilibri patrimoniali, economici o finanziari tali da rendere verosimile l’insorgere dell’insolvenza, sempreché il risanamento risulti ancora perseguibile.

Conseguentemente, gli assetti devono essere concepiti per rilevare tempestivamente gli indicatori di difficoltà, evitando il deterioramento della situazione finanziaria.

Un aspetto di rilevante impatto operativo è l’obbligo di predisposizione di bilanci infrannuali, il quale rappresenta uno strumento imprescindibile per l’attuazione di un costante monitoraggio della gestione aziendale.

Tale previsione mira a consolidare una cultura della gestione fondata sull’analisi sistematica tra dati previsionali e consuntivi, consentendo così una maggiore reattività rispetto a eventuali cambiamenti del contesto economico-finanziario.

Le nuove disposizioni in materia di segnalazione da parte degli organi di controllo e del revisore legale

Un’ulteriore area di intervento normativo concerne l’art. 25-octies CCII, che estende l’obbligo di segnalazione della crisi non solo agli organi di controllo, ma anche ai soggetti incaricati della revisione legale.

Questa innovazione assume particolare rilievo per le società a responsabilità limitata che, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, c.c., abbiano nominato il revisore quale organo di controllo.

Il legislatore ha introdotto due distinti meccanismi di segnalazione:

  • Segnalazione interna: gli organi di controllo e il revisore, nell’ambito delle rispettive competenze, devono comunicare per iscritto all’organo amministrativo l’esistenza di elementi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi (art. 25-octies CCII).

La comunicazione deve essere circostanziata e deve contenere un termine massimo di 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo è tenuto a riferire sulle misure adottate.

  • Segnalazione esterna: i creditori pubblici qualificati non inoltrano più le segnalazioni all’OCRI, limitandosi a trasmetterle all’organo amministrativo e all’organo di controllo (art. 25-novies CCII).

Tale previsione è finalizzata a evitare automatismi che potrebbero generare segnalazioni non pertinenti, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l’impresa.

Le conseguenze per il revisore legale

Di particolare rilievo è il rafforzamento del ruolo attribuito al revisore legale, il quale, oltre a valutare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’ISA Italia 570, è ora tenuto a segnalare direttamente le situazioni di crisi e insolvenza.

Tuttavia, al revisore non vengono conferiti poteri ispettivi analoghi a quelli degli organi di controllo, risultando pertanto esclusa ogni iniziativa diretta nei confronti della governance societaria.

La riforma enfatizza altresì il principio di cooperazione tra organo di controllo e revisore, sancito dall’art. 2409-septies c.c., che impone un tempestivo scambio di informazioni tra i soggetti preposti alla vigilanza societaria.

Tale previsione è volta a ottimizzare i flussi informativi, assicurando un efficace coordinamento tra le diverse funzioni di controllo.

Conclusioni

L’adeguatezza degli assetti si conferma un elemento cardine nella prevenzione della crisi d’impresa, costituendo un presidio essenziale per una gestione anticipatoria del rischio.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024 sono finalizzate a rafforzare i meccanismi di allerta precoce e ad aumentare l’efficacia delle segnalazioni.

Tuttavia, permangono alcune incertezze interpretative, in particolare in relazione al ruolo del revisore nelle società prive di organo di controllo.

In un contesto normativo sempre più improntato alla prevenzione della crisi, sarà determinante verificare l’impatto concreto delle nuove disposizioni sulla governance aziendale e sulla tutela della continuità operativa.

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