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Le Sezioni Unite chiariscono: il recupero del credito del Fondo di Garanzia PMI non è materia tributaria

A cura di Marco Cavaliere

Le Sezioni Unite chiariscono: il recupero del credito del Fondo di Garanzia PMI non è materia tributaria

Cass., Sez. Un., 18 luglio 2025, n. 20022, Pres. D’Ascola, Rel. Luciotti

La giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se la riscossione avviene tramite Agenzia Entrate – Riscossione: esclusa la natura tributaria del credito sorto a seguito dell’escussione della garanzia pubblica.

Con l’ordinanza n. 20022 del 18 luglio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione affrontano e risolvono una delicata questione di giurisdizione in materia di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dal Fondo di garanzia per le PMI.

La vicenda prende le mosse da un contratto di prestito d’uso d’oro stipulato tra una società e un istituto bancario, garantito da intervento pubblico ai sensi della legge n. 662/1996. A seguito dell’inadempimento della società, la banca escute la garanzia e ottiene dal Fondo il pagamento di una quota del credito. Il Gestore del Fondo, per surroga, agisce quindi per il recupero della somma erogata, affidando il relativo credito ad Agenzia Entrate – Riscossione, che notifica una cartella di pagamento.

La società destinataria impugna la cartella davanti al giudice tributario, ma si apre un conflitto di giurisdizione, risolto mediante regolamento preventivo.

La decisione: credito pubblico ma non tributario

Le Sezioni Unite escludono che il credito vantato dal Gestore del Fondo, benché pubblico, abbia natura tributaria. La Suprema Corte sottolinea che si tratta di un credito derivante da un’obbligazione surrogatoria, fondata su un’espressa richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziato. Non vi è, quindi, alcuna imposizione ex lege, né la pretesa determina una decurtazione patrimoniale in assenza di un sinallagma contrattuale.

La Corte precisa:

«Il credito […] ha natura pubblicistica ma non tributaria, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo».

La riscossione coattiva mediante cartella è, in questo caso, consentita dal combinato disposto degli artt. 8-bis, comma 3, D.L. n. 3/2015 e 17, D.Lgs. n. 46/1999, ma ciò non incide sulla qualificazione della pretesa.

Richiamando ampia giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte cost. nn. 167/2018, 89/2018, 269/2017), la sentenza ribadisce i requisiti indefettibili del tributo: imposizione diretta ex lege, doverosità della prestazione, irrilevanza della volontà delle parti, destinazione delle risorse a spese pubbliche. Elementi che, nel caso in esame, fanno difetto.

Infatti:

«Il credito iscritto a ruolo non consiste nell’imposizione ex lege di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell’obbligato, ma nell’erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato […] e non concorre alla formazione di una base imponibile del reddito».

Conclusione: giurisdizione ordinaria e non tributaria

La Corte rigetta il ricorso e afferma la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che riserva al giudice tributario le controversie in materia di tributi “di ogni genere e specie”. Pertanto, restano escluse dalla sua competenza tutte le pretese, anche pubbliche, che non presentino natura tributaria in senso stretto, ancorché riscosse con le modalità proprie della riscossione esattoriale.


Massima redazionale

Il credito vantato dal Gestore del Fondo di Garanzia PMI, sorto a seguito dell’escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice per inadempimento dell’impresa beneficiaria, non ha natura tributaria. La sua riscossione tramite cartella da parte di Agenzia Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, D.L. n. 3/2015 e dell’art. 17 D.Lgs. n. 46/1999, non comporta l’attrazione della controversia nella giurisdizione tributaria, spettando invece al giudice ordinario. (Cass., Sez. Un., 18 luglio 2025, n. 20022)

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