Torna Indietro FALLIMENTO – Effetti per i creditori – Sequestro penale – Disciplina applicabile Pannina Gennaio 23, 2020 Leggi larticolo completo dall link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Tutte le novità
CONCORDATO PREVENTIVO – Deliberazione dei creditori – Votazione – Creditori privilegiati
Torna Indietro CONCORDATO PREVENTIVO – Deliberazione dei creditori – Votazione – Creditori privilegiati Pannina Gennaio 23, 2020 Quali sono le ipotesi di valutazione del “merito” da parte del Tribunale, in particolare in sede di omologa del concordato preventivo? Leggi l’articolo completo dal link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie [vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”CONCORDATO PREVENTIVO – Deliberazione dei creditori – Votazione – Creditori privilegiati ” font_container=”tag:h1|font_size:56|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1579799274734{margin-top: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”8px”][vc_separator align=”align_left” el_width=”20″ css=”.vc_custom_1577989423889{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 3px !important;padding-bottom: 3px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1579544777212{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”] PIERPAOLO GALIMI [/vc_column_text][vc_separator align=”align_left” el_width=”20″ css=”.vc_custom_1577989455308{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 3px !important;padding-bottom: 25px !important;}”][vc_column_text] Quali sono le ipotesi di valutazione del “merito” da parte del Tribunale, in particolare in sede di omologa del concordato preventivo? [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_buttons btn_title=”LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.fgdlex.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F17.pdf|||” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#d2c08a” btn_bg_color_hover=”#aa9870″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][/vc_column][/vc_row] Autore Pannina
CONCORDATO PREVENTIVO
Torna Indietro CONCORDATO PREVENTIVO Pannina Gennaio 23, 2020 Cosa s’intende per stato di crisi nel concordato preventivo? Leggi l?articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
CONCORDATO PREVENTIVO – Omologazione – Soggetti – Società di capitali – Effetti
Torna Indietro CONCORDATO PREVENTIVO – Omologazione – Soggetti – Società di capitali – Effetti Pannina Gennaio 23, 2020 Qual è la sorte della società di capitali che, ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, veda omologato tale concordato? Leggi l?articolo Completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Concordato Preventivo – Deliberazione dei creditori – Votazione – Creditori privilegiati
Torna Indietro Concordato Preventivo – Deliberazione dei creditori – Votazione – Creditori privilegiati Pannina Gennaio 23, 2020 Il creditore privilegiato può votare contro la proposta di concordato? Leggi L’articolo Completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Rapporti tra sequestro, confisca e fallimento
Torna Indietro CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC Rapporti tra sequestro, confisca e fallimento: cosa cambia con il Codice della crisi d’impresa Pannina Settembre 23, 2019 Marco Anesa – Paolo Florio – Valerio Garozzo – Fondazione Centro Studi UNGDCEC Sono sempre di più le ordinanze di sequestro che coinvolgono i patrimoni societari, legate alla responsabilità penale degli enti e ai reati tributari. Nella prassi accade spesso che, a causa dei fatti contestati penalmente, le società destinatarie del sequestro falliscano: il curatore si trova, così, a gestire un patrimonio di cui non ha il possesso. Tale situazione impone un’analisi delle problematiche in tema di rapporti tra sequestro, confisca penale e procedura fallimentare, anche alla luce delle novità del Codice della crisi d’impresa. Di questo tema si parlerà nell’ambito del Convegno Nazionale UNGDCEC “Il Dottore commercialista tra continuità aziendale e risoluzione della crisi: nuove opportunità alla luce della Riforma”, in programma a Chieti dal 3 al 5 ottobre 2019. Con recente ordinanza (Cass. n. 22602 del 16 aprile 2019) è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione “se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento”.In attesa della pronuncia a Sezioni Unite è già intervenuta altra sentenza (Cass. n. 37638 del 13 febbraio 2019 ) che riconosce la legittimità del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro.Di fatto la giurisprudenza di legittimità sembra voler anticipare gli effetti delle disposizioni previste dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) in vigore dal 15 agosto 2020, che prevedono espressamente all’art. 320 la legittimità del curatore ad impugnare il decreto di sequestro e le relative ordinanze. Considerato il numero crescente dei sequestri per reati tributari e responsabilità degli enti, nonché dei conseguenti fallimenti, sarà presumibile un incremento del contenzioso che vede contrapposti gli interessi del curatore fallimentare con quelli dell’amministratore giudiziario. Il tema affrontato nell’articolo sarà oggetto di approfondimento e discussione nel corso del Convegno Nazionale UNGDCEC, in programma a Chieti dal 3 al 5 ottobre 2019, dedicato a “Il Dottore commercialista tra continuità aziendale e risoluzione della crisi: nuove opportunità alla luce della Riforma”. Scopri il programma Verso un incremento del contenzioso? Sono sempre maggiori le ordinanze di sequestro che coinvolgono i patrimoni delle società e legate alla normativa in materia di responsabilità penale degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) e reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000).Nella prassi accade spesso che a causa dei fatti contestati penalmente le società destinatarie del sequestro falliscano: in questi casi il curatore si trova a gestire un patrimonio di cui non ha il possesso.Tale situazione impone un’analisi delle problematiche in tema di rapporti tra sequestro, confisca penale e procedura fallimentare, che coinvolge la società il cui patrimonio è oggetto di sequestro e successiva confisca ovvero nell’ipotesi contraria in cui il fallimento è successivo al sequestro.Nel caso della normativa in materia di responsabilità degli enti la previsione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001 impone l’assoluta indefettibilità tanto della sanzione ablativa corporativa (confisca per equivalente) quanto della prodromica misura cautelare reale (sequestro per equivalente). In tal senso la confisca prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 costituisce sanzione principale, obbligatoria ed autonoma ed in nessun caso è lasciata alla discrezionalità del giudice (cfr. Cass. SS.UU. n. 11170 del 17 marzo 2015 – Sentenza Uniland), avendo chiari connotati sanzionatori, cosicché “[…] sarebbe davvero singolare che alla affermazione di responsabilità dell’ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione”.Anche nel caso dei reati tributari il tenore letterale della norma, utilizzando l’avverbio “sempre”, contenuto nell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 non lascia dubbi interpretativi sull’obbligatorietà della confisca atteso che “è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo […]”.Pertanto, una volta intervenuta la confisca, viene, di fatto, apposto un sigillo di indisponibilità sui beni prima sequestrati, con valenza erga omnes e quindi in contrasto con un’eventuale procedura liquidatoria che blocca l’attività del curatore, non potendo nemmeno apprendere tali beni. La vigenza del sequestro penale e, successivamente, della confisca, anche nei casi in cui non sia pregiudicato l’avanzamento della procedura concorsuale, inibiscono la distribuzione dell’attivo fallimentare ai creditori ammessi al passivo, determinando lo stallo della procedura.Le Sezioni Unite nella nota sentenza Uniland (Cass. SS.UU. n. 11170/2015) concludono con l’enunciazione di un principio di diritto, oggetto di diverse critiche in dottrina e superato, in parte, da alcuni successivi orientamenti giurisprudenziali, secondo cui “il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001” nonché precisando che “la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertare la buone fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”.Secondo la sentenza citata il curatore è terzo rispetto al procedimento di sequestro dei beni già appartenuti alla società fallita e, dunque, egli non può agire in rappresentanza dei creditori. Il curatore, infatti, è un soggetto gravato da un munus pubblico di carattere prevalentemente gestionale che affianca il giudice delegato al fallimento e il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi propri della procedura fallimentare. Dunque, il curatore, come evidenziato dalle Sezioni Unite del 2015, non è titolare di alcun diritto sui beni oggetto di sequestro, avendo esclusivamente compiti gestionali e mirati al soddisfacimento dei creditori e non può, pertanto, agire neppure in rappresentanza dei creditori che, a loro volta, prima della conclusione della procedura non sono titolari di alcun diritto sui beni e sono, quindi, privi di qualsiasi titolo restitutorio sui beni sottoposti a sequestro.È indubbio, tuttavia, come gli stessi creditori fallimentari, già ammessi al passivo, abbiano almeno un’aspettativa o interesse, ancor più se in buona fede e assolutamente estranei al reato, a potersi soddisfare sui beni della società fallita, benchè in sequestro.Diversamente, secondo la Cassazione il curatore fallimentare non vanta e non può vantare alcun diritto sui beni oggetto di sequestro, poiché è vero che il fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, trasferendo l’una e l’altra alla curatela (ex art. 42 legge fall.), ma non priva il fallito della proprietà sugli stessi.È evidente come tale ragionamento pregiudica eccessivamente gli interessi dei
Necessarie competenze a tutto campo per far fronte alle nuove responsabilità
Torna Indietro Necessarie competenze a tutto campo per far fronte alle nuove responsabilità Pannina Agosto 19, 2019 Leggi l’articolo completo Link Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Penale anche senza fallimento
Torna Indietro Analisi Ungdcec sulla riforma delle crisi di impresa. Bancarotta fraudolenta, norme immutate Penale anche senza fallimento Per contestare il reato non è necessaria la dichiarazione Pannina Gennaio 31, 2019 Il concordato preventivo non salva dalle azioni di responsabilità e del reato di bancarotta gli amministratori di società, direttori e sindaci. È possibile contestare i reati di bancarotta fraudolenta societaria già in pendenza di concordato preventivo, non essendo necessaria la dichiarazione di fallimento per l’esercizio dell’azione penale, anche in sede… CONTINUA A LEGGERE SU Italia Oggi Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Manuale dell’amministratore giudiziario
Torna Indietro Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza Manuale dell’amministratore giudiziario Sequestro – Confisca – Gestione dei beni – Coadiutore dell’ANBSC Pannina Gennaio 2, 2019 Il MANUALE DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO affronta le principali tematiche penali e procedurali relative al sequestro, alla confisca e alla gestione dei beni.Un punto di riferimento per i professionisti che assumono l’incarico per conto dei Tribunali di gestire ed amministrare i beni (tra cui aziende) sequestrati e confiscati. L’attività professionale indicata è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi tempi sia per gli obblighi di rotazione/limitazione degli incarichi previsti dall’art. 35.1 e ss. del codice antimafia e sia per l’incremento dei sequestri, non solo quale mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche in relazione ai reati connessi alla criminalità economica intesa in senso ampio (tra cui certamente vi rientrano i reati fiscali). Indice sintetico PARTE I – I presupposti giuridici delle misure patrimonialiCapitolo 1 – Il sequestro e la confisca nel sistema penaleCapitolo 2 – Il sequestro probatorioCapitolo 3 – Il sequestro conservativo.Capitolo 4 – Il sequestro preventivoCapitolo 5 – La confisca obbligatoria nel sistema penaleCapitolo 6 – Il sequestro e la confisca previsti dall’art. 12-sexies, D.L. n. 306/1992Capitolo 7 – Il sequestro e la confisca nelle misure di prevenzioneCapitolo 8 – I rapporti fra i vari tipi di sequestroCapitolo 9 – la dimensione europea delle misure patrimonialiCapitolo 10 – Conclusioni PARTE II – L’attività dell’amministratore giudiziarioCapitolo 1 – la fase giudiziaria: dal sequestro alla confisca di secondo gradoCapitolo 2 – Modalità di esecuzione del sequestroCapitolo 3 – Adempimenti gestionali nel sequestro di prevenzioneCapitolo 4 – Gestione di beni diversi dall’azienda nel sequestro di prevenzioneCapitolo 5 – Aspetti operativi nel sequestro di prevenzione delle aziendeCapitolo 6 – Aspetti operativi nel sequestro di prevenzione di partecipazioni societarie di minoranzaCapitolo 7 – L’accertamento dei diritti dei terzi nel D.Lgs. n. 159/2011Capitolo 8 – Conclusione della prima fase giudiziariaCapitolo 9 – Amministrazione dei beni nel sequestro art. 12-sexies, D.L. n. 306/1992Capitolo 10 – Norme residuali per altre tipologie di sequestro PARTE III – L’attività del coadiutore dell’ANBSCCapitolo 1 – L’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione…Capitolo 2 – Le competenze dell’Agenzia nazionaleCapitolo 3 – Il rapporto tra l’Agenzia e il coadiutoreCapitolo 4 – La confisca definitiva e la destinazione dei beni PARTE IV – Il compenso dell’amministratore giudiziario e del coadiutore dell’ANBSCCapitolo 1 – Il compenso dell’amministratore giudiziarioCapitolo 2 – Il compenso del coadiutore dell’ANBSC https://shop.wki.it/libri/manuale-dell-amministratore-giudiziario-s84364/#pdp-extracts Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Dpr n. 177/2015: si applica anche per i compensi del coadiutore ANBSC
Torna Indietro Tariffe Amministratori Giudiziari e Coadiutori ANBSC Dpr n. 177/2015: si applica anche per i compensi del coadiutore ANBSC I principali problemi applicativi delle tariffe degli amministratori giudiziari, previste per tutti i sequestri (penali e di prevenzione) e nei rapporti con l’ANBSC Pannina Aprile 25, 2018 Anche per la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali eseguite quale coadiutore per conto dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrai e Confiscati (ANBSC) trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.177/2015. A stabilirlo il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I civile, in composizione monocratica, nel provvedimento del 03/04/2018 nel procedimento RG n. 1319/2017 a seguito del ricorso ex art.702 bis c.p.c. di un coadiutore nominato dall’ANBSC che è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese di giudizio. Il coadiutore, nel ricorso lamentava il “mancato pagamento del compenso per l’attività professionale espletata nell’interesse della resistente, benché più volte sollecitata al pagamento”. Il provvedimento richiamato conferma da un lato la competenza del giudice civile per la determinazione del compenso per i coadiutori dell’ANBSC nel caso di mancato pagamento (ovvero contestazione dell’importo da parte dell’ente) e dall’altro l’applicazione delle tariffe di cui al DPR n.177/2015 e non le tariffe interne dell’ANBSC. La sentenza del giudice civile, inoltre, è successiva ad altra sentenza del TAR LAZIO depositata il 21/11/2016 nel proc. n. 11592/2016 reg. prov. coll. e n. 11069/2016 reg. coll. che, in sostanza conferma quanto statuito dal giudice civile. Sussiste, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (“la presente controversia è inerente un diritto di credito che impatta una situazione giuridica di diritto soggettivo pieno”) precisando poi che “… le richiamate disposizioni [artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177/2015], nell’indicare i criteri per la determinazione dell’importo dovuto, non attribuiscono alcun potere discrezionale all’Agenzia, la quale deve compiere soltanto una stima di carattere tecnico volto ad individuare il compenso dovuto, secondo i parametri fissati dalla legge …”. Nei rapporti tra il coadiutore e l’ANBSC non possono trovare dunque applicazione le tariffe richiamate nella DPR 177/2015; Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I civile, in composizione monocratica, provvedimento del 03/04/2018; Sentenza del TAR LAZIO depositata il 21/11/2016, proc. n. 11592/2016 reg. prov. coll. e n. 11069/2016 reg. coll; D.lgs. 21/2018 Articolo precedenteArticolo successivo Una rete di professionisti presente su tutto il territorio Scopri di più Condividi il Post: Le nostre aree di attività Diritto Societario Diritto Amministrativo Contenzioso Civile e Arbitrati Crisi d’Impresa Diritto Tributario Valutazione d’Azienda e Operazioni Straordinarie Autore Pannina
Crescono sequestri e confische
Torna Indietro Linee guida dei giovani commercialisti sulle norme penali contenute nel Codice antimafia Crescono sequestri e confische Serve una riforma per accelerare la fase di destinazione Pannina Gennaio 25, 2018 Le norme penali in materia di sequestri e confisca, contenute nel Codice antimafia (riformato in ultimo con la legge 161/2017), quale strumento nella lotta alla criminalità organizzata e in genere a quella economi- ca, consentono di sottrarre beni frutto o reimpiego di attività illecite, con l’in- tento di restituirli alla collettività. Obiettivo delle disposizioni è limitare la disponibilità economica di provenienza illegale e al tempo stesso eliminare dal sistema economico elementi «tossici», origine di concor- renza sleale. In tal senso, l’efficacia della norma, che prevedeva originariamente il contrasto ai soli fenomeni di tipo «mafioso», ha spinto il legislatore (non esente da critiche) ad ampliare la platea dei destinatari, includendo anche diversi specifici reati (tra cui quel- li contro la pubblica ammi- nistrazione) e, in genere, la categoria residuale dei soggetti che vivono abi- tualmente con i proventi di attività delittuose, come l’evasore fiscale o il banca- rottiere «incallito». Il meccanismo di funzio- namento delle misure si basa sulla presunzione che chi può acquistare beni, ed è un soggetto socialmente pericoloso, deve poter dimo- strare la provenienza del- le somme se il suo reddito non è congruo alla spesa. Si procede nell’individuare soggetti che dalla preci- sa analisi del «curriculum criminale», in base ai rea- ti commessi nel corso del tempo, possono essere qua- lificati come «socialmente pericolosi» per l’ordine pub- blico. Accertata la pericolo- sità da parte del tribunale, che deve essere «abituale» e non necessariamente «at- tuale», scatta la legittimità di un meccanismo presunti- vo volto a verificare la con- gruità del reddito. A nulla può servire la giustificazio- ne che i redditi provengono da evasione fiscale (che di per sé può in determinati casi raffigurare fattispecie criminali e delittuose). Se c’è sproporzione, e la stessa si verifica nel periodo di tempo in cui il soggetto è stato qualifica- to socialmente pericoloso, scatta il sequestro dei beni acquistati. Il sequestro può coinvolgere eventuali «pre- stanomi» sempreché ne sia dimostrato il collegamento. Si apre, quindi, il contrad- dittorio con la parte e se non si supera la presunzio- ne, si passa alla confisca, in un procedimento che prevede tre gradi di giu- dizio (l’ultimo quello della Cassazione). Tra le novità di rilievo della recente riforma vi è la maggiore tempestività in cui si dovrebbe giungere al provvedimento definitivo di confisca, anche grazie alla creazione di sezioni spe- cializzate presso le Corti d’Appello. In seguito al se- questro e prima della con- fisca, la gestione dei beni è affidata in «custodia» ad un professionista nominato dal Tribunale (nella maggior parte dei casi un dottore commercialista) che, sot- to la direzione del giudice deve amministrarli, al fine di incrementare, se possibi- le, la redditività. L’Albo degli amministra- tori giudiziari, pubblicato sul sito del ministero del- la giustizia, è in costante aggiornamento: a metà gennaio 2018 risultano n. 1.666 iscritti nella sezio- ne ordinaria e n. 808 nella sezione esperti in gestio- ne aziendale. Il numero di iscritti in quest’ultima sezione deve far riflettere: confrontando la quantità dei sequestri disposto ogni anno, con il numero dei professionisti presenti (n. 808) è evidente come non vi siano ad oggi ammini- stratori giudiziari in nu- mero sufficiente rispetto agli incarichi da affidare per la gestione delle azien- de. Il nodo è che un limite puramente «quantitativo», individuato dalla norma in tre incarichi, sebbene pru- denziale, data la materia, può non servire al fine. Al di là di un’esatta definizio- ne di ciò che deve essere considerato «incarico» di amministrazione giudizia- ria, è evidente che l’indi- cazione numerica potrebbe essere troppo o troppo poco: esistono realtà aziendali da elevata complessità o, di contro, aziende dalla sem- plice gestione. Si dovrebbe trovare un giusto equilibrio per garantire l’esigenza di permettere all’attuale pla- tea di professionisti (tra cui in primis i dottori com- mercialisti), soprattutto giovani, che si dedicano, o che comunque intendano dedicarsi, a tale attività, di specializzarsi, investire in formazione e creare strut- ture adeguate. Gli strumenti legislativi attuali hanno consentito di disporre un numero elevato di sequestri (in buona par- te poi confluiti in confische) in costante aumento se si analizzano i dati degli ulti- mi anni. Per comprendere la portata e dimensione del fenomeno delle confische basta osservare i dati ripor- tati sul sito dell’Anbsc: al 15 gennaio 2018 risultano in gestione 17.275 immobili di cui 13.040 già destinati e 2.883 aziende di cui 878 già destinate. Nel 2017 sono stati destinati 2.276 beni immobili e 15 aziende. L’amministratore giudi- ziario resta in carica fino al giudizio di II grado: dopo la confisca in appello la gestione dei beni viene, invece, trasferita all’Anb- sc che, dopo la definitività della confisca, provvede alla destinazione. Le criticità maggiori sus- sistono, proprio, nella fase della destinazione dei beni, che risente di specifiche problematiche, da supera- re con un importante inter- vento legislativo. La fase della destinazione rappre- senta il momento conclu- sivo di un procedimento di legalità e quindi di estremo rilievo, per dimostrare alla collettività intera l’effettivo funzionamento del Sistema. Non ha senso sequestrare e confiscare beni se poi gli stessi gravano su uno Stato che non riesce a ge- stirli ovvero a ricollocarli sul mercato. La creazione di uno specifico ente qua- le l’Anbsc, nata nel 2010 e più volte modificata, non ha apportato quella svolta tanto attesa ed auspicata. Il bene confiscato è un bene pubblico, un bene di tutti, e per essere tale deve esse- re visibile e così percepito dalla collettività. Crucia- li diventano, in tal senso, campagne di marketing e sensibilizzazione dei citta- dini, volte a dimostrare che il crimine non paga e che di quella ricchezza lo Stato se ne è riappropriato, in modo efficiente ed efficace. Ciò è ancor più significativo in quei territori e contesti am- bientali, considerati ad alta intensità mafiosa, dove il bene, confiscato e reinserito nel conteso economico, svol- ge un’importante funzione educativa
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attuazione della legge delega in materia di sequestri penali ovvero un “monstrum iuris”
Torna Indietro Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attuazione della legge delega in materia di sequestri penali ovvero un “monstrum iuris” La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza: il ruolo “intermittente” dell’Agenzia dei beni confiscati (ANBSC) Pannina Gennaio 21, 2018 L’annosa tematica della disciplina dei sequestri penali non ricompresi nel novero del codice delle leggi antimafia ovvero nell’ambito dell’art. 240-bis c.p. o dell’art. 51, co. 3-bis c.p., (c.d. terzo binario), è ritornata nuovamente in auge allorché il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 13, co.1 della legge delega ha stabilito testualmente: “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza”. Dalla relazione illustrativa emerge come il legislatore, nell’adottare disposizioni di coordinamento, abbia voluto “stabilire condizioni e criteri di prevalenza non dissimili da quelle dettate dal citato decreto legislativo [codice antimafia], sul presupposto che i sequestri penali e di prevenzione abbiano una funzione comune, quella di assicurare nell’ambito dei procedimenti in cui si inseriscono l’ablazione finale del bene e dunque la sua confisca”…”si è inteso il coordinamento nel senso di disciplinare in maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del più volte citato decreto legislativo n.159/2001 contenuto nell’art.104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziaria”. L’entrata in vigore del decreto è prevista decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 che entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Orbene l’art. 373, collocato nel prefato Codice al Capo VI dedicato alle “disposizioni di coordinamento della disciplina penale”, reca espresse modifiche agli artt. 104-bis disp. att. c.p.p. e 240-bis c.p.p. Dalla disamina della relazione illustrativa al citato codice della crisi di impresa e dell’insolvenza emergono le seguenti coordinate ermeneutiche: La prevalenza della misura è prevista non già per tutte le forme di sequestro disciplinate dall’art. 321 c.p.p., ma esclusivamente per quelle di cui al co. 2° (c.d. sequestro preventivo facoltativo strumentale alla confisca), restando pertanto escluso il sequestro obbligatorio o impeditivo (art. 321, co. 1 c.p.p.); Laddove trova applicazione la prevalenza (in quanto trattasi di sequestro penale ex art. 321, co. 2 c.p.p. finalizzato alla confisca), la nuova formulazione dell’art. 104-bis, co. 1-bis disp. att. c.p.p. implica due conseguenze: il rinvio alle norme del titolo III del Testo Unico è limitato giacché si applicano (soltanto) le disposizioni che attengono alla nomina e revoca dell’amministratore, ai compiti e agli obblighi dello stesso nonché alla gestione dei beni mentre quelle in materia di Agenzia dei beni confiscati sono ritenute “estranee” ai sequestri penali; ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, inoltre le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del Testo Unico (art. 52 e ss); Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’art. 240-bis c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis c.p., trovano applicazione tutte le norme del Testo Unico in materia di gestione e amministrazione dei beni sequestrate e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l’Agenzia dei beni confiscati coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal codice antimafia. Il legislatore della crisi di impresa, pertanto, nel ritenere incongruo l’integrale richiamo che la legge n. 161/17 effettua(va) al Titolo III del codice antimafia, ha ritenuto dover specificare che ai sequestri preventive penali ex art. 321, co. 2 c.p.p. si debbano applicare soltanto le norme in materia di nomina e revoca dell’amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione, mentre quelle dedicate all’ANBSC debbano essere escluse giacché ritenute “estranee a tali sequestri”. Paradossalmente poi il medesimo legislatore della crisi di impresa, applica a dette fattispecie di sequestro la disciplina in materia di tutela dei terzi di cui agli artt. 52 e ss del codice antimafia, addirittura mediante un rinvio testuale volto (si legge nella relazione illustrativa) “a fugare ogni dubbio”. Riteniamo che l’attuazione della delega abbia creato un vero e proprio “monstrum iuris” destinato, si auspica, ad essere superato per la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero in conseguenza di un (opportuno e necessario) emendamento legislativo successivo. In effetti con questa legislazione, ad avviso di chi scrive, vengono calpestati i principi basilari sui quali si fonda la legislazione antimafia “dimenticando” (o sconoscendo) che le norme in materia di nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti dello stesso e dei poteri di gestione, non possono essere applicate disgiuntamente alle disposizioni in materia di Agenzia giacché detto ente, nella logica del codice antimafia, prosegue senza soluzione di continuità nella gestione a decorrere dalla confisca di secondo grado (eventualmente facendosi supportare da un coadiutore) e alla stessa Agenzia si applicano molte delle norme in materia di gestione. Ma vi è di più: il legislatore della crisi di impresa dimentica che a seguito della legge n. 161/17, l’Agenzia assume un ruolo centrale anche nella disciplina di cui al Titolo IV, essendo chiamata, tra l’altro, a procedere alla liquidazione dei beni definitivamente confiscati onde soddisfare le ragioni creditorie
