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La Cassazione: in caso di ristrutturazione del debito tributario, la confisca per equivalente va ridotta al nuovo ammontare, per rispettare proporzionalità e no doppia sanzione.

Confisca per equivalente: riduzione con debito ristrutturato

La Cassazione: in caso di ristrutturazione del debito tributario, la confisca per equivalente va ridotta al nuovo ammontare, per rispettare proporzionalità e no doppia sanzione.

La nozione “bifronte” di omogeneità delle classi nel P.R.O. e i confini della deroga agli artt. 2740–2741 c.c.

Nota a Trib. Monza, 12 marzo 2025, Pres. Giovanetti, Est. Ambrosio A cura di Marco Cavaliere Abstract La pronuncia in epigrafe afferma, con nettezza sistematica, che nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (P.R.O.) la deroga alla responsabilità patrimoniale generica e al par condicio creditorum ex artt. 2740–2741 c.c., contemplata dall’art. 64-bis, comma 1, CCII, è legittima soltanto se maturata all’esito di un voto unanime di tutte le classi, previamente costituite nel rigoroso rispetto del criterio di omogeneità delineato dall’art. 2, comma 1, lett. r), CCII, criterio che ha natura cumulativa e si sostanzia nella convergenza sia della posizione giuridica sia degli interessi economici dei crediti compresi nella singola classe. L’eventuale unanimità non possiede virtù “sanante” rispetto a vizi genetici di tassonomia: l’erronea ingegneria delle classi determina ipso iure l’inammissibilità della proposta. Parole-chiave: P.R.O.; classi di creditori; omogeneità (posizione giuridica / interessi economici); deroga al par condicio; prededuzione; lavoratori e T.F.R.; transazione fiscale. 1. Coordinate del dictum e ratio decidendi La massima cristallizza un duplice principio: (i) la deroga all’ordine legale di soddisfazione non è esito discrezionale del proponente, ma frutto di un consenso informato e unanime delle classi correttamente costituite; (ii) l’“omogeneità” della classe non tollera letture riduttive: essa abbraccia, ad un tempo, l’omologia ordinamentale del rango (privilegio/garanzia vs. chirografo) e la comparabilità funzionale degli interessi economico-sociali sottesi ai crediti aggregati. In difetto, l’architettura classificatoria è affetta da vizio originario che rende la proposta inammissibile, non emendabile quoad iudicium di omologa. 2. Il quadro fattuale-procedimentale essenziale All’esito di istanza ex art. 44 CCII e successive integrazioni, la proposta di P.R.O. perviene all’udienza camerale con talune rimodulazioni (tra cui il trattamento della prededuzione professionale, la disciplina della classe dei lavoratori/T.F.R., la presentazione di offerte irrevocabili su azienda ed assets). Permangono, tuttavia, criticità sulla classe “pubblicistica” (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), sì che il Collegio, preso atto anche del diniego di transazione fiscale, dichiara l’inammissibilità per vizi nella formazione delle classi. 3. L’omogeneità come requisito “a doppia soglia” 3.1. Versante della posizione giuridica La coabitazione, nella stessa classe, di crediti assistiti da privilegi eterogenei e di crediti chirografari infrange il criterio ordinamentale di rango. L’argomento “unitario” del credito pubblico (comune matrice erariale/previdenziale; convergenza operativa nella riscossione) non vale per se a fondare l’aggregazione: il titolare del voto è distinto per ciascun ente e la differente causa legittimante del privilegio ne esige la separazione. 3.2. Versante degli interessi economici Sotto il profilo teleologico-funzionale, rilevano la fonte del credito, la relazione con la continuità, la struttura del rischio e il payoff atteso. Anche qui, il trittico AE/INPS/INAIL palesa traiettorie economiche non sovrapponibili (fiscale vs. contributivo/assicurativo), onde la classe unitaria si rivela spurio conglomerato e, come tale, incompatibile con l’art. 2, comma 1, lett. r), CCII. 4. La deroga agli artt. 2740–2741 c.c. nel P.R.O.: consenso unanime come “titolo sostitutivo” dell’ordine legale Nel P.R.O. il superamento della gerarchia legale dei pagamenti non discende da vis autoritativa, ma da un patto procedimentale: tutte le classi, legittimamente composte, devono consentire alla redistribuzione proposta. L’unanimità è dunque condizione necessaria e convalidante, ma solo se riferita a classi costituite secundum legem. Conseguentemente, l’unanimità ottenuta su una mappa di classi mal formata non produce effetti: quod nullum est, nullum producit effectum. 5. Profili specifici toccati dal decreto (a) Prededuzione “funzionale” e segmentazione del ceto professionale. Piena prededuzione per compensi degli organi e per l’Esperto ex art. 25-ter, co. 12, CCII; prededuzione parziale (75%) per i professionisti “funzionali” al deposito del P.R.O., con il residuo 25% da allocare in classe autonoma a tutela della trasparenza allocativa. (b) Lavoratori e T.F.R.: accollo, rinunce e (eventuale) sterilizzazione del voto. L’effettività dell’accollo liberatorio del T.F.R. richiede offerta irrevocabile assistita da idonea cauzione e rinunce espresso-formali alla solidarietà ex art. 2112 c.c.; in difetto, i crediti permangono nel perimetro classificatorio e devono ricevere trattamento conforme ai termini dell’art. 64-bis (30 giorni per i privilegiati). (c) Privilegiati “non votanti” e orizzonte dei 180 giorni. La promessa di pagamento entro 180 giorni reclama copertura probatoria robusta: flussi contrattualizzati, stime indipendenti coerenti con gli storici, affidabilità delle controparti. Mere enunciazioni programmatiche non integrano sufficiente “bancabilità” del cronoprogramma. (d) Fondo compenso commissario. Corretto l’approccio prudenziale ancorato ai parametri massimi del d.m. 30/2012, quale presidio di veridicità del fabric economico del piano. 6. Osservazioni critiche e ricadute sistematiche 7. Vademecum operativo (minimum standard redazionale) 8. Conclusioni La decisione monzese riordina la grammatica del P.R.O.: prima l’esatta tassonomia delle classi (duplice omogeneità, giuridica ed economica), poi l’eventuale deroga all’ordine legale mediante unanimità effettiva e consapevole. L’unanimità è sigillo, non cerotto: se apposta su classi viziatamente composte, non sana e non legittima. Ne discende un monito pratico: l’ars componendi delle classi non è segmento ancillare, ma architrave di validità dell’intero edificio negoziale-procedimentale. Autore Marco Cavaliere

Non serve la traduzione per la procura redatta in lingua straniera

Procura in lingua straniera: non serve traduzione

Le Sezioni Unite escludono la nullità della procura alle liti redatta all’estero in lingua straniera e priva di traduzione: non è atto processuale ma prodromico

Pericolo evizione acquisto casa

Preliminare compravendita: evizione e sospensione obbligazioni

La Cassazione chiarisce che la sospensione del definitivo richiede: pericolo di evizione, rivendicazione del bene, gravità dell’inadempimento e proporzionalità del recesso.

TFR fondo previdenza complementare

TFR e fondo previdenza complementare

La cassazione ha stabilito che il conferimento TFR a fondo previdenza complementare prima della domanda di divorzio esclude diritti dell’ex coniuge su quota indennità.

Indetraibilità Iva

Spese legali sostenute per amministratori: no alla detrazione Iva.

Senza l’inerenza delle spese legali sostenute da un società per la difesa di amministratori e dipendenti, l’iva è indetraibile.

Patrocinio a Spese dello Stato nel Processo Tributario: Le Sezioni Unite Fanno chiarezza sul rimedio esperibile avverso il rigetto e revoca del provvedimento di ammissione al beneficio: Cass. S.U. 23.7.2025, n. 20929

A cura di Maria Caterina Inzillo. a) Il Caso La vicenda riguarda un contribuente al quale, dopo un’iniziale ammissione, era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Contro l’atto di revoca il contribuente ha proposto opposizione ex art. 99 DPR 115 del 2022 al Presidente della commissione tributaria, che lo ha accolto, disponendo ““la revoca della revoca” dell’originario provvedimento di ammissione”. Successivamente la Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria provinciale ha convocato il contribuente per “discutere e deliberare in merito alla sua istanza di opposizione al decreto di revoca” e lo ha rigettato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultimo provvedimento. La Corte ha dato atto della lacunosità della normativa  circa il rimedio per opporsi al provvedimento di revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario,  e – vista  la particolare importanza della questione  – ha rimesso gli atti per l’assegnazione alle Sezioni unite con il seguente quesito: se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente”. b) la Decisione Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Il principio di diritto affermato è che i provvedimenti di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione istituita presso le Commissioni Tributarie, devono essere impugnati con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia), e quindi, dinanzi al giudice civile. Viene così esclusa l’applicabilità del diverso rimedio previsto per il processo penale dall’art. 99 dello stesso Testo Unico. c) Spunti Rilevanti La sentenza offre diversi spunti di notevole interesse: d) Conclusione Questa pronuncia è un punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di contenzioso tributario. Le Sezioni Unite della Corte hanno definitivamente stabilito che l’azione da esperire avverso un diniego o una revoca del gratuito patrocinio è l’opposizione prevista dall’art. 170 del testo unico sulle spese di giustizia da proporsi davanti al tribunale civile con il ricorso disciplinato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 170 stesso T.U.. L’opposizione, regolata  dal rito semplificato di cognizione, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La scelta del rimedio errato comporta, come nel caso di specie, l’inammissibilità dell’impugnazione. #PatrocinioASpeseDelloStato #ProcessoTributario #SpeseDiGiustizia #DirittoProceduraleCivile #Cassazione #SezioniUnite #Avvocati #ContenziosoTributario Autore Marco Cavaliere

Vizi appalto stato passivo

Vizi e difformità in materia di appalto nell’opposizione allo stato passivo

In tema di appalto, la mancata denuncia entro i termini di legge dei vizi esclude l’ammissione del credito nello stato passivo, anche in presenza di clausole penali.

giudicato esterno rilevabilità d’ufficio

Il giudicato esterno e la sua rilevabilità

Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio anche nel giudizio di appello, se sussistono identità di soggetti, causa petendi, petitum e rapporto giuridico.

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Bancarotta fraudolenta e restituzione di finanziamenti in stato di crisi

La Cassazione conferma che la restituzione di finanziamenti in crisi, se privi di natura mutuabile, costituisce bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni dei creditori.

Applicazione art. 120 bis

Applicazione dell’art. 120 bis, c. 4, CCII nel contesto della liquidazione giudiziale

La sentenza del Tribunale di Catanzaro esclude l’applicazione dell’art. 120 bis, co. 4, CCII dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi.

Le Sezioni Unite chiariscono: il recupero del credito del Fondo di Garanzia PMI non è materia tributaria

A cura di Marco Cavaliere Le Sezioni Unite chiariscono: il recupero del credito del Fondo di Garanzia PMI non è materia tributaria Cass., Sez. Un., 18 luglio 2025, n. 20022, Pres. D’Ascola, Rel. Luciotti La giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se la riscossione avviene tramite Agenzia Entrate – Riscossione: esclusa la natura tributaria del credito sorto a seguito dell’escussione della garanzia pubblica. Con l’ordinanza n. 20022 del 18 luglio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione affrontano e risolvono una delicata questione di giurisdizione in materia di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dal Fondo di garanzia per le PMI. La vicenda prende le mosse da un contratto di prestito d’uso d’oro stipulato tra una società e un istituto bancario, garantito da intervento pubblico ai sensi della legge n. 662/1996. A seguito dell’inadempimento della società, la banca escute la garanzia e ottiene dal Fondo il pagamento di una quota del credito. Il Gestore del Fondo, per surroga, agisce quindi per il recupero della somma erogata, affidando il relativo credito ad Agenzia Entrate – Riscossione, che notifica una cartella di pagamento. La società destinataria impugna la cartella davanti al giudice tributario, ma si apre un conflitto di giurisdizione, risolto mediante regolamento preventivo. La decisione: credito pubblico ma non tributario Le Sezioni Unite escludono che il credito vantato dal Gestore del Fondo, benché pubblico, abbia natura tributaria. La Suprema Corte sottolinea che si tratta di un credito derivante da un’obbligazione surrogatoria, fondata su un’espressa richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziato. Non vi è, quindi, alcuna imposizione ex lege, né la pretesa determina una decurtazione patrimoniale in assenza di un sinallagma contrattuale. La Corte precisa: «Il credito […] ha natura pubblicistica ma non tributaria, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo». La riscossione coattiva mediante cartella è, in questo caso, consentita dal combinato disposto degli artt. 8-bis, comma 3, D.L. n. 3/2015 e 17, D.Lgs. n. 46/1999, ma ciò non incide sulla qualificazione della pretesa. Richiamando ampia giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte cost. nn. 167/2018, 89/2018, 269/2017), la sentenza ribadisce i requisiti indefettibili del tributo: imposizione diretta ex lege, doverosità della prestazione, irrilevanza della volontà delle parti, destinazione delle risorse a spese pubbliche. Elementi che, nel caso in esame, fanno difetto. Infatti: «Il credito iscritto a ruolo non consiste nell’imposizione ex lege di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell’obbligato, ma nell’erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato […] e non concorre alla formazione di una base imponibile del reddito». Conclusione: giurisdizione ordinaria e non tributaria La Corte rigetta il ricorso e afferma la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che riserva al giudice tributario le controversie in materia di tributi “di ogni genere e specie”. Pertanto, restano escluse dalla sua competenza tutte le pretese, anche pubbliche, che non presentino natura tributaria in senso stretto, ancorché riscosse con le modalità proprie della riscossione esattoriale. Massima redazionale Il credito vantato dal Gestore del Fondo di Garanzia PMI, sorto a seguito dell’escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice per inadempimento dell’impresa beneficiaria, non ha natura tributaria. La sua riscossione tramite cartella da parte di Agenzia Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, D.L. n. 3/2015 e dell’art. 17 D.Lgs. n. 46/1999, non comporta l’attrazione della controversia nella giurisdizione tributaria, spettando invece al giudice ordinario. (Cass., Sez. Un., 18 luglio 2025, n. 20022) Autore Marco Cavaliere

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