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Principi dell’autotutela tributaria con la Sent. Cass. SS.UU. n. 30051/2024

a cura di Marco Cavaliere

L’autotutela tributaria, espressione della potestà discrezionale dell’amministrazione finanziaria, è stata oggetto di approfondimento nella sentenza n. 30051/2024 delle Sezioni Unite. Tale pronuncia ne chiarisce i limiti e i principi applicativi, sottolineandone la legittimità anche in malam partem, nel rispetto del termine di decadenza e in assenza di giudicato.

Principi dell’autotutela tributaria

L’autotutela tributaria è lo strumento centrale nell’ordinamento italiano per garantire la legalità e la correttezza dell’azione amministrativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, ha ribadito la rilevanza costituzionale di tale istituto, fondato sugli articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il potere di autotutela, disciplinato dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 e, dal 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, permette all’Amministrazione di annullare atti impositivi viziati e sostituirli con nuovi, anche per una maggiore pretesa, purché siano rispettati i termini di decadenza e non vi sia una sentenza passata in giudicato.

La Corte ha distinto l’autotutela sostitutiva dall’accertamento integrativo. Nel primo caso, l’atto originario, viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi. L’accertamento integrativo, invece, richiede nuovi elementi sopravvenuti e affianca un ulteriore atto impositivo a quello originario, senza incidere sulla sua validità.

La Corte ha affermato che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per l’autotutela sostitutiva, anche se conduce a una maggiore imposizione, ribadendo la centralità dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

Il tema della questione riguarda il legittimo affidamento del contribuente. La mera esistenza di un atto viziato o un errore di valutazione non integrano il legittimo affidamento, essendo prevalente il dovere di contribuire alle spese pubbliche. Tuttavia, condotte contraddittorie o indicazioni erronee dell’Amministrazione possono rilevare se le somme pretese sono già state versate e vi siano esigenze di stabilità.

La sentenza n. 30051/2024, dunque, conferma la legittimità dell’autotutela in malam partem, purché esercitata nei limiti della legge e nel rispetto degli interessi pubblici e privati.

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