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Verificare sempre la corretta procedura di notifica delle cartelle

a cura dell'avv. Vincenzo Cantafio

Il frontespizio di una busta non è avviso di ricevimento della raccomandata che informa il contribuente del deposito dell’atto in casa comunale.

Verifica sempre la corretta procedura di notifica della cartella

Il caso

Un contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento limitatamente alla pretesa tributaria avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica, sostenendo di non avere ricevuto la cartella esattoriale quale atto presupposto, con la duplice conseguenza che l’intimazione era affetta da nullità ed era intervenuta la prescrizione del diritto a riscuotere il tributo.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, affermando che l’agente della riscossione aveva depositato documentazione comprovante la notifica della cartella di pagamento prodromica mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del contribuente.

Avverso tale sentenza propone appello il contribuente, lamentando che il primo giudice si era confuso tra i vari documenti prodotti dall’agenzia resistente riguardanti persino altri contribuenti ed aveva ritenuto che il frontespizio di una semplice busta da lettere costituisse l’avviso di ricevimento della cosiddetta raccomandata con cui il contribuente era stato informato dell’avvenuto deposito dell’atto notificando nella casa comunale.

La questione trattata

Costituisce principio ormai consolidato che in tema di notifica di atti tributari, in caso di irreperibilità relativa (o temporanea) del destinatario, la notifica deve ritenersi perfezionata con il compimento di tutte le attività stabilite dall’art. 140 c.p.c. e, quindi, occorre non soltanto depositare copia dell’atto notificando nella casa comunale ed affiggere l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione (o dell’azienda o dell’ufficio) del destinatario, ma occorre anche la comunicazione con raccomandata a/r dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto da notificare ed il ricevimento della raccomandata informativa ovvero il decorso di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria (sez. III, 23.7.2025, n. 2113) ha accolto l’appello del contribuente sul rilievo che il frontespizio della busta prodotta dall’agenzia della riscossione non poteva equipararsi all’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, sicché mancava effettivamente la prova sia della ricezione della detta raccomandata sia della spedizione della stessa.

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