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La risoluzione del concordato preventivo liquidatorio tra oggettività dell’inadempimento e perdita della causa concreta

A cura di Marco Cavaliere Nota a Trib. Milano, Sez. II Civile, 21 luglio 2025, Pres. De Simone, Est. Pipicelli 1. Premessa Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano affronta con rara chiarezza il tema della risoluzione del concordato preventivo liquidatorio, soffermandosi sui criteri di valutazione della “non scarsa importanza dell’inadempimento” e sulla natura oggettiva del relativo accertamento.Il Collegio — composto dalla Presidente Dott.ssa De Simone e dal Giudice relatore Dott. Pipicelli — si colloca nel solco di un orientamento interpretativo volto a ricondurre la risoluzione del concordato a una verifica sostanziale della funzione economico-sociale della procedura, intesa come strumento di soddisfazione, anche parziale, della massa creditoria. 2. Il caso concreto La vicenda trae origine dal ricorso proposto da due creditori chirografari nei confronti della società debitrice, ammessa nel 2019 a concordato preventivo liquidatorio.Nonostante la proroga semestrale dei termini di esecuzione disposta ex art. 9 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), alla data del 30 giugno 2024 il piano risultava totalmente inadempiuto.Le relazioni del liquidatore giudiziale, prodotte nel procedimento, avevano evidenziato l’assoluta incapacità di realizzare gli asset aziendali (otto esperimenti di vendita andati deserti o con esiti marginali) e l’impossibilità di conseguire anche un pagamento minimo dei creditori chirografari, in violazione della percentuale promessa del 26%.Il Tribunale ha pertanto accertato un’inadempienza strutturale e generalizzata, tale da precludere la realizzazione della causa concreta del concordato e da giustificare la risoluzione del medesimo ai sensi dell’art. 186 l. fall. (ora art. 119 CCII). 3. La gravità dell’inadempimento e la prospettiva oggettiva di valutazione Il giudice meneghino premette che la valutazione della “non scarsa importanza” dell’inadempimento deve essere condotta avendo riguardo al complesso degli obblighi assunti dal debitore verso la massa dei creditori, e non con riferimento al singolo rapporto obbligatorio.Il concordato, infatti, rappresenta un negozio plurisoggettivo e composito, in cui la soddisfazione dei creditori è elemento costitutivo della causa e la cui omologa consegue all’approvazione della maggioranza del ceto creditorio.Ne consegue che la gravità dell’inadempimento deve essere parametrata al mancato raggiungimento dell’obiettivo satisfattivo complessivo del piano, e non all’interesse individuale del creditore istante. 4. La funzione satisfattiva e la perdita della causa in concreto Il Tribunale ha individuato il parametro decisivo della risoluzione nella oggettiva impossibilità di realizzare la soddisfazione dei creditori nei termini concordatari, sottolineando che il venir meno anche di una soddisfazione minima e non irrisoria dei chirografari priva di causa il negozio concordatario.La sentenza richiama in tal senso la Cass., Sez. I, n. 20652 del 31 luglio 2019, la quale ha affermato che il concordato “deve essere risolto […] qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati, salvo che l’inadempimento abbia scarsa importanza, tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore”.Il Collegio valorizza inoltre la Cass., Sez. I, n. 18738 del 13 luglio 2018, che ribadisce come la risoluzione debba essere pronunciata “a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici”. In linea con tali approdi, la sentenza richiama altresì Cass. n. 7942/2010, Cass. n. 13446/2013 e Cass. n. 4398/2015, che hanno posto l’accento sulla irrilevanza dell’imputabilità soggettiva dell’inadempimento, dovendo il giudice verificare solo l’effettiva capacità della procedura di conseguire, in base a criteri di ragionevole previsione, la finalità satisfattiva minima. In altri termini, la gravità dell’inadempimento si traduce nella perdita della causa in concreto del concordato, laddove la procedura non sia più in grado di assicurare — neppure in minima parte — la realizzazione dell’utilità promessa al ceto creditorio. 5. L’insolvenza sopravvenuta e la segnalazione al Pubblico Ministero Il Tribunale ha poi rilevato come la società risultasse attualmente insolvente, con un patrimonio netto negativo di circa € 12,4 milioni e un attivo effettivo incapiente rispetto al passivo concordatario.In applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. I, ord. n. 30284 del 14 ottobre 2022 e Cass., Sez. I, ord. n. 7087 del 3 marzo 2022, il giudice ha richiamato la nozione di insolvenza quale situazione di “impotenza strutturale” dell’impresa a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari.Non essendo stata proposta istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza. 6. Considerazioni conclusive La decisione milanese si distingue per rigore argomentativo e coerenza sistematica.Essa chiarisce che la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio non è rimessa alla valutazione soggettiva della condotta del debitore, bensì alla verifica oggettiva della funzionalità del piano rispetto alla sua causa economico-sociale.Quando il piano perde la capacità di assicurare anche una minima soddisfazione ai creditori, l’inadempimento non può che qualificarsi di grave entità, comportando la caducazione dell’efficacia dell’accordo e la conseguente segnalazione dell’insolvenza.

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Rilevazione tempestiva della crisi e amministrazione giudiziaria

A cura di Marco Cavaliere 1.0 La prevenzione della crisi nelle imprese sequestrate: obblighi organizzativi e segnalazioni La riforma della disciplina della crisi d’impresa, attuata mediante il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ha introdotto un complesso sistema normativo orientato all’emersione anticipata delle situazioni di difficoltà economico-finanziaria, nella prospettiva di una gestione tempestiva ed efficiente delle stesse da parte dell’imprenditore e degli organi a vario titolo coinvolti. In tale contesto, le disposizioni contenute negli artt. 25-octies, 25-novies e 25-decies CCII assumono una rilevanza sistemica, prevedendo un articolato meccanismo di segnalazioni e doveri attivatori, che dovrebbe trovare applicazione anche nell’ambito delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’art. 3 CCII, infatti, prevede, per l’imprenditore individuale, l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie per fronteggiarlo; per l’imprenditore collettivo, invece, il medesimo articolo impone l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’art. 2086 c.c., che consenta di cogliere in tempo utile i segnali premonitori della crisi e di porvi rimedio. L’art. 375 CCII ha inciso profondamente su tale disposizione civilistica, introducendo un secondo comma all’art. 2086 c.c., che impone all’imprenditore in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale e di attivarsi per l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi. Conseguentemente, l’art. 377 CCII ha apportato numerose modifiche al codice civile, tra cui spicca l’intervento di cui all’art. 379 CCII, che ha sostituito i commi terzo e quarto dell’art. 2477 c.c., introducendo nuovi criteri quantitativi per l’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative. In virtù di tali modifiche, le società tenute alla nomina dovranno procedervi entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, ove superino per due esercizi consecutivi le soglie fissate dalla norma. Il sistema di emersione anticipata della crisi si articola, dunque, su un doppio livello: da un lato, obblighi di monitoraggio in capo all’imprenditore, e dall’altro, doveri di segnalazione e attivazione posti a carico dell’organo di controllo. Quanto al primo profilo, l’imprenditore è tenuto sia a predisporre ex ante un adeguato assetto organizzativo, sia a effettuare un costante monitoraggio della situazione economico-finanziaria della società. Con riferimento agli organi di controllo, l’art. 25-octies CCII impone l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi. La segnalazione da parte dei cd. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione), disciplinata dall’art. 25-novies CCII, è vincolata alla presenza di specifici crediti rilevanti, come dettagliatamente indicato nel primo comma, lett. a), b), c) e d); i termini e le modalità sono regolati dai commi successivi. Ai sensi dell’art. 25-decies CCII, le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, in caso di revoca, variazione o revisione di affidamenti, sono tenuti a darne comunicazione anche agli organi di controllo societari, se esistenti. Nessuna previsione è tuttavia espressamente dedicata alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria, neppure a quelle rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 104 disp. att. c.p.p., pur essendo, a parere di chi scrive, tali imprese soggette ai medesimi obblighi. 2.0 Il ruolo dell’amministratore giudiziario nella rilevazione tempestiva della crisi Da un punto di vista operativo, ci si interroga su chi, una volta nominato l’amministratore giudiziario, sia il soggetto legittimato a istituire l’assetto organizzativo richiesto dall’art. 2086 c.c., ovvero a recepire e attuare le segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o dai creditori pubblici qualificati. Ulteriore questione riguarda l’individuazione del soggetto abilitato a richiedere la nomina degli organi di controllo o del revisore, ai sensi dell’art. 2477, commi terzo e quarto, c.c. Tali interrogativi non appaiono affatto oziosi, poiché il d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) non prevede un automatico subentro dell’amministratore giudiziario nella carica di amministratore civilistico della società. L’art. 41, comma 1-ter, CAM, dispone che, in caso di sequestro di partecipazioni sociali idonee a determinare le maggioranze ex art. 2359 c.c., il tribunale può impartire direttive circa la revoca degli amministratori in carica, nominando – ai sensi del comma sesto – l’amministratore giudiziario quale nuovo amministratore della società. In assenza di tale nomina, il tribunale deve comunque disciplinare le modalità di controllo da parte dell’amministratore giudiziario. Pertanto, nei casi in cui venga disposta la revoca dell’amministratore in carica e la contestuale nomina dell’amministratore giudiziario quale legale rappresentante della società, sarà quest’ultimo, previo nulla osta del giudice delegato, a provvedere: (i) all’istituzione degli assetti organizzativi di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c.; (ii) all’adozione delle misure conseguenti alla segnalazione ricevuta ai sensi degli artt. 25-octies e 25-novies CCII; (iii) all’eventuale adeguamento dell’atto costitutivo e alla nomina degli organi di controllo ai sensi dell’art. 2477 c.c. L’autorizzazione giudiziale è imprescindibile e dovrà essere richiesta al giudice delle misure di prevenzione o, in ambito penale, al giudice per le indagini preliminari. In caso contrario, l’amministratore giudiziario potrebbe incorrere in responsabilità civile per colpa grave o dolo, in responsabilità amministrativa (ad es. per omessa convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2631 c.c.), nonché, in ipotesi di gravi irregolarità, nella revoca dell’incarico ad opera del tribunale. Più problematica è l’ipotesi in cui il tribunale non abbia disposto né la revoca dell’amministratore civile né la nomina dell’amministratore giudiziario quale legale rappresentante, né abbia stabilito modalità concrete di controllo. In tale evenienza, la posizione dell’amministratore giudiziario risulta ambigua, non potendo questi agire iure proprio in sostituzione dell’organo amministrativo, né essendo titolare ex lege dei poteri gestori. In giurisprudenza è stato affermato che il sequestro di azienda e partecipazioni non comporta ex se la trasformazione dell’amministratore giudiziario in amministratore civilistico; occorre, a tal fine, una delibera assembleare o un provvedimento espresso del tribunale. Una soluzione praticabile è che l’amministratore giudiziario, nei casi in cui l’amministratore in carica coincida con la figura dell’imprenditore (come nelle imprese a connotazione familiare), formuli richiami e solleciti formali, invitandolo ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3

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