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La nozione “bifronte” di omogeneità delle classi nel P.R.O. e i confini della deroga agli artt. 2740–2741 c.c.

Nota a Trib. Monza, 12 marzo 2025, Pres. Giovanetti, Est. Ambrosio A cura di Marco Cavaliere Abstract La pronuncia in epigrafe afferma, con nettezza sistematica, che nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (P.R.O.) la deroga alla responsabilità patrimoniale generica e al par condicio creditorum ex artt. 2740–2741 c.c., contemplata dall’art. 64-bis, comma 1, CCII, è legittima soltanto se maturata all’esito di un voto unanime di tutte le classi, previamente costituite nel rigoroso rispetto del criterio di omogeneità delineato dall’art. 2, comma 1, lett. r), CCII, criterio che ha natura cumulativa e si sostanzia nella convergenza sia della posizione giuridica sia degli interessi economici dei crediti compresi nella singola classe. L’eventuale unanimità non possiede virtù “sanante” rispetto a vizi genetici di tassonomia: l’erronea ingegneria delle classi determina ipso iure l’inammissibilità della proposta. Parole-chiave: P.R.O.; classi di creditori; omogeneità (posizione giuridica / interessi economici); deroga al par condicio; prededuzione; lavoratori e T.F.R.; transazione fiscale. 1. Coordinate del dictum e ratio decidendi La massima cristallizza un duplice principio: (i) la deroga all’ordine legale di soddisfazione non è esito discrezionale del proponente, ma frutto di un consenso informato e unanime delle classi correttamente costituite; (ii) l’“omogeneità” della classe non tollera letture riduttive: essa abbraccia, ad un tempo, l’omologia ordinamentale del rango (privilegio/garanzia vs. chirografo) e la comparabilità funzionale degli interessi economico-sociali sottesi ai crediti aggregati. In difetto, l’architettura classificatoria è affetta da vizio originario che rende la proposta inammissibile, non emendabile quoad iudicium di omologa. 2. Il quadro fattuale-procedimentale essenziale All’esito di istanza ex art. 44 CCII e successive integrazioni, la proposta di P.R.O. perviene all’udienza camerale con talune rimodulazioni (tra cui il trattamento della prededuzione professionale, la disciplina della classe dei lavoratori/T.F.R., la presentazione di offerte irrevocabili su azienda ed assets). Permangono, tuttavia, criticità sulla classe “pubblicistica” (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), sì che il Collegio, preso atto anche del diniego di transazione fiscale, dichiara l’inammissibilità per vizi nella formazione delle classi. 3. L’omogeneità come requisito “a doppia soglia” 3.1. Versante della posizione giuridica La coabitazione, nella stessa classe, di crediti assistiti da privilegi eterogenei e di crediti chirografari infrange il criterio ordinamentale di rango. L’argomento “unitario” del credito pubblico (comune matrice erariale/previdenziale; convergenza operativa nella riscossione) non vale per se a fondare l’aggregazione: il titolare del voto è distinto per ciascun ente e la differente causa legittimante del privilegio ne esige la separazione. 3.2. Versante degli interessi economici Sotto il profilo teleologico-funzionale, rilevano la fonte del credito, la relazione con la continuità, la struttura del rischio e il payoff atteso. Anche qui, il trittico AE/INPS/INAIL palesa traiettorie economiche non sovrapponibili (fiscale vs. contributivo/assicurativo), onde la classe unitaria si rivela spurio conglomerato e, come tale, incompatibile con l’art. 2, comma 1, lett. r), CCII. 4. La deroga agli artt. 2740–2741 c.c. nel P.R.O.: consenso unanime come “titolo sostitutivo” dell’ordine legale Nel P.R.O. il superamento della gerarchia legale dei pagamenti non discende da vis autoritativa, ma da un patto procedimentale: tutte le classi, legittimamente composte, devono consentire alla redistribuzione proposta. L’unanimità è dunque condizione necessaria e convalidante, ma solo se riferita a classi costituite secundum legem. Conseguentemente, l’unanimità ottenuta su una mappa di classi mal formata non produce effetti: quod nullum est, nullum producit effectum. 5. Profili specifici toccati dal decreto (a) Prededuzione “funzionale” e segmentazione del ceto professionale. Piena prededuzione per compensi degli organi e per l’Esperto ex art. 25-ter, co. 12, CCII; prededuzione parziale (75%) per i professionisti “funzionali” al deposito del P.R.O., con il residuo 25% da allocare in classe autonoma a tutela della trasparenza allocativa. (b) Lavoratori e T.F.R.: accollo, rinunce e (eventuale) sterilizzazione del voto. L’effettività dell’accollo liberatorio del T.F.R. richiede offerta irrevocabile assistita da idonea cauzione e rinunce espresso-formali alla solidarietà ex art. 2112 c.c.; in difetto, i crediti permangono nel perimetro classificatorio e devono ricevere trattamento conforme ai termini dell’art. 64-bis (30 giorni per i privilegiati). (c) Privilegiati “non votanti” e orizzonte dei 180 giorni. La promessa di pagamento entro 180 giorni reclama copertura probatoria robusta: flussi contrattualizzati, stime indipendenti coerenti con gli storici, affidabilità delle controparti. Mere enunciazioni programmatiche non integrano sufficiente “bancabilità” del cronoprogramma. (d) Fondo compenso commissario. Corretto l’approccio prudenziale ancorato ai parametri massimi del d.m. 30/2012, quale presidio di veridicità del fabric economico del piano. 6. Osservazioni critiche e ricadute sistematiche 7. Vademecum operativo (minimum standard redazionale) 8. Conclusioni La decisione monzese riordina la grammatica del P.R.O.: prima l’esatta tassonomia delle classi (duplice omogeneità, giuridica ed economica), poi l’eventuale deroga all’ordine legale mediante unanimità effettiva e consapevole. L’unanimità è sigillo, non cerotto: se apposta su classi viziatamente composte, non sana e non legittima. Ne discende un monito pratico: l’ars componendi delle classi non è segmento ancillare, ma architrave di validità dell’intero edificio negoziale-procedimentale.

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Patrocinio a Spese dello Stato nel Processo Tributario: Le Sezioni Unite Fanno chiarezza sul rimedio esperibile avverso il rigetto e revoca del provvedimento di ammissione al beneficio: Cass. S.U. 23.7.2025, n. 20929

A cura di Maria Caterina Inzillo. a) Il Caso La vicenda riguarda un contribuente al quale, dopo un’iniziale ammissione, era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Contro l’atto di revoca il contribuente ha proposto opposizione ex art. 99 DPR 115 del 2022 al Presidente della commissione tributaria, che lo ha accolto, disponendo ““la revoca della revoca” dell’originario provvedimento di ammissione”. Successivamente la Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria provinciale ha convocato il contribuente per “discutere e deliberare in merito alla sua istanza di opposizione al decreto di revoca” e lo ha rigettato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultimo provvedimento. La Corte ha dato atto della lacunosità della normativa  circa il rimedio per opporsi al provvedimento di revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario,  e – vista  la particolare importanza della questione  – ha rimesso gli atti per l’assegnazione alle Sezioni unite con il seguente quesito: se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente”. b) la Decisione Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Il principio di diritto affermato è che i provvedimenti di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione istituita presso le Commissioni Tributarie, devono essere impugnati con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia), e quindi, dinanzi al giudice civile. Viene così esclusa l’applicabilità del diverso rimedio previsto per il processo penale dall’art. 99 dello stesso Testo Unico. c) Spunti Rilevanti La sentenza offre diversi spunti di notevole interesse: d) Conclusione Questa pronuncia è un punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di contenzioso tributario. Le Sezioni Unite della Corte hanno definitivamente stabilito che l’azione da esperire avverso un diniego o una revoca del gratuito patrocinio è l’opposizione prevista dall’art. 170 del testo unico sulle spese di giustizia da proporsi davanti al tribunale civile con il ricorso disciplinato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 170 stesso T.U.. L’opposizione, regolata  dal rito semplificato di cognizione, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La scelta del rimedio errato comporta, come nel caso di specie, l’inammissibilità dell’impugnazione. #PatrocinioASpeseDelloStato #ProcessoTributario #SpeseDiGiustizia #DirittoProceduraleCivile #Cassazione #SezioniUnite #Avvocati #ContenziosoTributario

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