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opposizione patrocinio tributario Cassazione

Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario rigetto: opposizione ex art 170

La Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che l’opposizione patrocinio tributario ex art.170 è il rimedio corretto per impugnare i provvedimenti di rigetto o revoca nel processo tributario.

responsabilità sindaci danni terzi

La Responsabilità dei Sindaci per danni diretti nei confronti dei terzi

La sentenza del Tribunale di Milano chiarisce i limiti della responsabilità dei sindaci verso i terzi, richiedendo prova rigorosa del nesso causale e del danno diretto.

responsabilità organi sociali dissesto

La responsabilità degli organi sociali nell’aggravamento del dissesto: falso in bilancio e prosecuzione illegittima dell’attività

Analisi della responsabilità organi sociali dissesto per falso in bilancio e prosecuzione illegittima dell’attività, con focus su criteri di danno e doveri degli amministratori.

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Frode fiscale e truffa aggravata: quando applichi l’art. 640 c.p.

La Sentenza della Cassazione ha riaffermato il principio di specialità: le condotte fraudolente finalizzate all’evasione fiscale devono essere inquadrate esclusivamente nella normativa penale tributaria, salvo che producano un profitto ulteriore, autonomo e diverso dal mero vantaggio fiscale.

Indicatori per scoprire le imprese filtro nelle frodi fiscali

Lo studio UIF propone indicatori quantitativi per l’individuazione imprese filtro fiscali, soggetti intermedi usati nelle frodi complesse per nascondere i beneficiari finali.

violenza coniuge causa addebito

Violenza sul coniuge: è causa di addebito?

Le modifiche all’art. 177, TUIR del d.lgs. 192/2024 di revisione all’IRES in vigore dal 1.1.2025 rendono più flessibile la creazione di holding di famiglia per partecipazioni inferiori al 50%.

interruzione nesso causale infortunio

Interruzione del nesso causale tra condotta datoriale ed infortunio

La Cassazione annulla l’assoluzione del datore: la condotta del lavoratore non interrompe il nesso causale se manca formazione sui rischi legati alla macchina usata.

nullità atti beni demaniali

Nullità atti su beni demaniali senza menzioni urbanistiche

La vendita di immobili su suolo demaniale senza titolo edilizio è nulla. Il principio di accessione attribuisce allo Stato la proprietà delle costruzioni abusive.

Tutela Concessionari Balneari 2027

Piano Spiaggia Calabria: Tutela Concessionari Balneari 2027

Il Piano Spiaggia Calabria disciplina le concessioni balneari fino al 2027. Analisi completa su tutela concessionari, normativa europea e strategie per famiglie calabresi.

unicità del titolo esecutivo

Unicità del titolo esecutivo: l’effetto sostitutivo dell’appello nel processo civile

L’appello sostituisce integralmente la decisione di primo grado: l’unicità del titolo esecutivo assicura chiarezza, limita abusi processuali e incide su precetto ed esecuzione.

distrazione societaria

Prova distrazione nell’azione di responsabilità

La sentenza del Tribunale di Milano n. 6406/2025 evidenzia la natura contrattuale dell’azione ex art. 2476 c.c., l'onere probatorio e la responsabilità ex artt. 2485-2486 c.c. nell'azione contro l'amministratore di società.

Non serve la traduzione per la procura redatta in lingua straniera

Procura in lingua straniera: non serve traduzione

Le Sezioni Unite escludono la nullità della procura alle liti redatta all’estero in lingua straniera e priva di traduzione: non è atto processuale ma prodromico

distrazione societaria

Prova distrazione nell’azione di responsabilità

La sentenza del Tribunale di Milano n. 6406/2025 evidenzia la natura contrattuale dell’azione ex art. 2476 c.c., l'onere probatorio e la responsabilità ex artt. 2485-2486 c.c. nell'azione contro l'amministratore di società.

La Cassazione: in caso di ristrutturazione del debito tributario, la confisca per equivalente va ridotta al nuovo ammontare, per rispettare proporzionalità e no doppia sanzione.

Confisca per equivalente: riduzione con debito ristrutturato

La Cassazione: in caso di ristrutturazione del debito tributario, la confisca per equivalente va ridotta al nuovo ammontare, per rispettare proporzionalità e no doppia sanzione.

Finanziamento soci

Finanziamenti soci: la postergazione resta anche dopo l’uscita

Il credito postergato del socio resta tale anche se esce dalla società.

Deducibilità autovetture aziendali art. 164 TUIR

La deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 17, 2026  -Diritto tributario, News Deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit 1. Premessa sistematica La deducibilità delle autovetture aziendali costituisce uno dei temi di maggiore complessità applicativa nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, caratterizzandosi per la sovrapposizione di disposizioni che incidono tanto sul versante delle imposte dirette quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto. Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le imposte sui redditi e nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 per il regime IVA, cui si affianca la disciplina del fringe benefit di cui all’art. 51 del TUIR, recentemente incisa dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento alle autovetture aziendali a basse emissioni assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. La materia è stata oggetto di significative pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024, che ha chiarito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti di deducibilità fissati dal TUIR. 2. Il quadro normativo: l’art. 164 TUIR e le categorie di veicoli L’art. 164, comma 1, del TUIR individua tre distinte categorie di veicoli, assoggettate a regimi di deducibilità differenziati in ragione della tipologia di utilizzo. Veicoli a deducibilità integrale,  Beneficiano dell’integrale deducibilità dei costi i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) nonché i veicoli adibiti ad uso pubblico (n. 2). Sul concetto di esclusiva strumentalità, l’Agenzia delle Entrate — con la circolare n. 1/E del 2007 — ha precisato che si tratta dei veicoli sine quibus non rispetto all’esercizio dell’attività, escludendo pertanto quelli che assolvono anche a funzioni personali o accessorie. La Cassazione, ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha ribadito che la prova della strumentalità esclusiva è a carico del contribuente, non potendosi desumere da meri dati formali quali la categoria di omologazione. Veicoli a deducibilità parziale Per i veicoli non rientranti nelle categorie di cui al punto precedente — ossia la generalità delle autovetture aziendali — la deducibilità è ammessa nelle seguenti misure: 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese o arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b)); 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b), secondo periodo); 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-ter)). Per i veicoli a deducibilità parziale la norma prevede altresì limiti assoluti al costo fiscalmente rilevante, commisurati al costo di acquisto ovvero al costo di noleggio su base annua, con distinti massimali per le diverse categorie. Detti limiti operano anche con riferimento alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle spese di impiego. 3. Le percentuali di deducibilità per categoria di utilizzo Ai fini pratici è utile riepilogare il trattamento applicabile alle principali fattispecie: Autovettura a disposizione dell’impresa (uso non esclusivamente strumentale) La deducibilità è fissata nella misura del 20% dell’intero costo di acquisizione, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e delle spese di gestione. Il limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto è pari a € 18.075,99, con conseguente quota annua di ammortamento deducibile calcolata su tale importo. Per i canoni di leasing la percentuale del 20% si applica al canone di competenza, nel rispetto del requisito di durata minima contrattuale di 48 mesi. Autovettura dell’agente o rappresentante di commercio La misura dell’80% riflette il riconoscimento legislativo della peculiare incidenza del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività agenziale, che per sua natura presuppone la mobilità sistematica sul territorio. Il limite al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto è più elevato rispetto alla categoria ordinaria, attualmente fissato in € 25.822,84. Autovettura del professionista (lavoratore autonomo) La deducibilità è ammessa nella misura del 20%, con il medesimo limite di costo di € 18.075,99, con la precisazione che la deduzione spetta per un solo veicolo per professionista. In caso di studi associati, la deduzione è riconosciuta per un veicolo per ciascun associato. 4. Il regime IVA: detraibilità ex art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 Parallelamente al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alla gestione di autovetture. La regola generale prevede la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, applicabile alla generalità dei veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale opera con riguardo all’acquisto del veicolo, alle spese di manutenzione e riparazione, al carburante e ai servizi accessori. La detraibilità integrale al 100% è riservata ai veicoli destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, per i quali ricorra — in termini del tutto analoghi a quelli richiesti ai fini delle imposte sui redditi — la condizione della strumentalità esclusiva e oggettiva. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la detrazione è ammessa in misura integrale, in coerenza con il riconoscimento della funzione strumentale del mezzo all’esercizio dell’attività. 5. L’assegnazione in uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità integrale L’assegnazione del veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo — ovvero per utilizzo sia lavorativo sia personale — genera un reddito in natura in capo al percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, quantificato convenzionalmente sulla base delle Tabelle ACI pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro, l’art. 164, comma 1, lett. b-ter), del TUIR riconosce la deducibilità nella misura del 70% dei costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta. Per quanto attiene ai veicoli assegnati agli amministratori, la disciplina si articola in modo più complesso: la quota di costo deducibile sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è integralmente deducibile in applicazione del principio di correlazione tra costo e componente reddituale tassato; l’eccedenza rimane soggetta ai limiti ordinari dell’art. 164 TUIR. Si ricorda, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria

Accertamento su conti correnti di terzi

Accertamenti fiscali su conti di terzi: la prova spetta all’Ufficio

Va provato che il conto intestato a terzi è nella effettiva disponibilità del contribuente.

L'introduzione della "scissione mediante scorporo" (art. 2506.1 c.c.) ha rappresentato un'importante innovazione per le riorganizzazioni aziendali, promettendo maggiore flessibilità. Questo strumento permette a una società (scissa) di assegnare parte del suo patrimonio a un'altra società (beneficiaria), ricevendo in cambio le relative quote anziché distribuirle ai soci.

SCISSIONE CON SCORPORO: OPPORTUNITA’ O TRAPPOLA FISCALE ?

L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria sul D.Lgs. 192/2024 crea asimmetria: civilisticamente la scissione è legittima, fiscalmente imponibile, con effetti distorsivi.

La valutazione della lista clienti

Nell’ambito di una procedura concorsuale può rendersi necessaria una perizia estimativa dei beni, inclusi quelli intangibili, come ad esempio la lista clienti, per l’avvio di gare competitive.

documentazione revisione fulcro Trasparenza

La responsabilità del Revisore nella predisposizione della documentazione ai sensi dell’ ISA 230

L’articolo analizza il principio ISA 230, che disciplina la responsabilità del revisore nella predisposizione della documentazione di revisione, evidenziandone le finalità, i contenuti essenziali, gli obblighi normativi e le conseguenze derivanti da carenze documentali.

Continuità indiretta e valutazioni di congruità dell’affitto d’azienda

Continuità indiretta e valutazioni di congruità dell’affitto d’azienda

L’affitto d’azienda nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale tutela creditori e occupazione, ma richiede stime di congruità razionali e indipendenti.

contratti di sviluppo agevolazioni Invitalia 2026

Contratti di Sviluppo: guida tecnica alle agevolazioni 2026

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 24, 2026  -Finanza agevolata, News Normativa, soglie di investimento e ruolo del professionista nella procedura 1. Inquadramento normativo e genesi dello strumento I contratti di sviluppo costituiscono uno degli strumenti agevolativi di maggiore rilievo nel panorama della finanza pubblica italiana a sostegno degli investimenti produttivi di grandi dimensioni. Introdotti dall’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. n. 133/2008) come evoluzione degli strumenti concertativi già previsti dalla L. n. 488/1992, la misura ha trovato la sua disciplina attuativa organica nel D.M. 9 dicembre 2014, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e più volte aggiornato nel corso degli anni. La ratio dello strumento è quella di attrarre e sostenere programmi di investimento di rilevanti dimensioni, idonei a produrre effetti strutturali sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo nazionale. A differenza degli strumenti automatici come il credito d’imposta, inoltre, il meccanismo negoziale dei contratti di sviluppo consente una modulazione delle agevolazioni sulla base della specifica natura e localizzazione del programma, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente comprende: – L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 43 (istituzione); – M. 9 dicembre 2014 e successive modificazioni (disciplina attuativa); – M. 8 novembre 2016 (procedura per programmi di rilevanti dimensioni – Accordi di Sviluppo); – M. 6 novembre 2024 (modifiche alla disciplina dei programmi turistici, agroindustriali e R&S); – M. 24 novembre 2025 (recepimento sezione 6 CISAF — Clean Industrial Deal State Aid Framework); – Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), in particolare artt. 14, 26, 36, 47 (regimi di esenzione); – Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024): rifinanziamento dello strumento fino al 2027; – L. 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione), art. 8 co. 2 (istituzione Mini Contratti di Sviluppo). 2. Tipologie di contratto e soglie di investimento Le tipologie di contratti di sviluppo si differenziano in funzione della dimensione. La struttura dello strumento contempla diverse configurazioni, differenziate in funzione della dimensione del programma, del settore di attività e della localizzazione geografica dell’investimento. La tabella che segue riepiloga le principali soglie applicabili: Tipologia Soglia investimento Riferimento normativo Contratto di sviluppo ordinario ≥ 20 milioni di euro DM 9 dicembre 2014 Settore agroindustriale ≥ 7,5 milioni di euro Art. 7 DM 9/12/2014 Turismo aree interne / strutture dismesse ≥ 7,5 milioni di euro DM 6 novembre 2024 Mini contratti di sviluppo da 5 a 20 milioni di euro Art. 8 co. 2 DL 60/2024 Accordo di sviluppo (Fast Track) ≥ 50 milioni di euro DM 8 novembre 2016 Il superamento della soglia di 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) abilita l’accesso alla procedura dell’Accordo di Sviluppo, introdotta con il D.M. 8 novembre 2016. In tale fattispecie, il MIMIT può sottoscrivere un accordo formale con l’impresa proponente, prevedendo una corsia di valutazione prioritaria con tempi certi (90 giorni dalla presentazione della documentazione completa) e, ove giustificato dalla rilevanza strategica dell’iniziativa, condizioni agevolative di maggiore intensità. ⚠️ Novità Mini Contratti di Sviluppo (D.L. Coesione n. 60/2024) I Mini CdS sono destinati a programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati esclusivamente nelle aree territoriali del Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza delle Imprese Colpite (PN RIC 2021-2027), e riferiti a settori STEP: tecnologie digitali e deeptech, tecnologie pulite e net-zero, biotecnologie e medicinali critici. Lo sportello dedicato, gestito da Invitalia, ha operato nella prima finestra dal 5 febbraio al 27 maggio 2025 (prorogato con D.D. 4 aprile 2025). 3. Soggetti beneficiari e modalità di accesso In base a quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2014, possono accedere ai contratti di sviluppo le imprese di qualsiasi dimensione — incluse le grandi imprese — aventi sede legale o unità produttiva in Italia, sia di diritto italiano che estero. Il programma di investimento deve riguardare uno dei seguenti settori ammissibili: – Settore industriale (attività di produzione e trasformazione di beni); – Settore agroindustriale (trasformazione e commercializzazione di prodotti – agricoli ex Reg. UE 702/2014); – Settore turistico (strutture ricettive, servizi complementari e infrastrutture connesse); – Tutela ambientale (investimenti per l’efficienza energetica, economia circolare, de-carbonizzazione). Le domande possono essere presentate nelle seguenti configurazioni soggettive: – Impresa singola proponente un programma autonomo – Impresa capofila di un programma con fornitori o partner della filiera (programmi collegati) – Rete di imprese, con un massimo di 5 partecipanti e nomina di un organo comune mandatario Le istanze di accesso devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura per conto del MIMIT), secondo le modalità operative definite nelle circolari direttoriali di apertura dei singoli sportelli agevolativi. Con il D.M. 18 giugno 2025, è stato introdotto tra i requisiti di accesso e di erogazione delle agevolazioni l’obbligo di aver adempiuto agli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (art. 1, commi 101–111, L. n. 213/2023, come modificato dal D.L. n. 39/2025 conv. in L. n. 78/2025). Tale requisito deve essere verificato dal professionista incaricato nella fase di due diligence preventiva. 4. Agevolazioni concedibili: forme, intensità e cumulabilità Le agevolazioni previste dai contratti di sviluppo possono assumere diverse forme. Esse sono determinate nell’ambito della fase negoziale con Invitalia, possono assumere una o più delle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: – Contributo a fondo perduto in conto impianti: erogato sulle spese per immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili – Contributo a fondo perduto alla spesa: applicabile a specifiche categorie di costi diretti – Finanziamento agevolato: prestito a tasso ridotto (fino al tasso di riferimento UE applicabile) Contributo in conto interessi: a riduzione dell’onere finanziario su mutui bancari L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, è determinata in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione e della dimensione d’impresa, e viene definita nell’ambito della fase di negoziazione. Intensità massime (aiuti a finalità regionale – art. 14 GBER) Dimensione impresa Intensità massima Regime GBER

Resto al sud 2.0 contributo

Resto al Sud 2.0: guida critica e professionale per imprenditori e professionisti

Resto al Sud 2.0 spiegato in chiave professionale: requisiti, procedura a sportello, voucher vs contributo, conto corrente vincolato, rischi operativi e KPI per la sostenibilità a 12–36 mesi. Guida pratica per imprenditori, professionisti e banche.

Donna con visore VR – esempio di tecnologia per startup innovative 2025

Startup innovative 2025: definizione, vantaggi fiscali e novità giuridiche

Le startup innovative 2025 sono una leva fondamentale per l’economia digitale e tecnologica del nostro Paese. Regolate dal D.L. 179/2012, rappresentano una forma societaria agevolata, rivolta a imprese ad alto contenuto innovativo. Il legislatore ha previsto per queste realtà una serie di semplificazioni e vantaggi fiscali, contributivi e societari, confermati e ampliati anche per il 2025.

contratti di sviluppo agevolazioni Invitalia 2026

Contratti di Sviluppo: guida tecnica alle agevolazioni 2026

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 24, 2026  -Finanza agevolata, News Normativa, soglie di investimento e ruolo del professionista nella procedura 1. Inquadramento normativo e genesi dello strumento I contratti di sviluppo costituiscono uno degli strumenti agevolativi di maggiore rilievo nel panorama della finanza pubblica italiana a sostegno degli investimenti produttivi di grandi dimensioni. Introdotti dall’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. n. 133/2008) come evoluzione degli strumenti concertativi già previsti dalla L. n. 488/1992, la misura ha trovato la sua disciplina attuativa organica nel D.M. 9 dicembre 2014, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e più volte aggiornato nel corso degli anni. La ratio dello strumento è quella di attrarre e sostenere programmi di investimento di rilevanti dimensioni, idonei a produrre effetti strutturali sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo nazionale. A differenza degli strumenti automatici come il credito d’imposta, inoltre, il meccanismo negoziale dei contratti di sviluppo consente una modulazione delle agevolazioni sulla base della specifica natura e localizzazione del programma, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente comprende: – L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 43 (istituzione); – M. 9 dicembre 2014 e successive modificazioni (disciplina attuativa); – M. 8 novembre 2016 (procedura per programmi di rilevanti dimensioni – Accordi di Sviluppo); – M. 6 novembre 2024 (modifiche alla disciplina dei programmi turistici, agroindustriali e R&S); – M. 24 novembre 2025 (recepimento sezione 6 CISAF — Clean Industrial Deal State Aid Framework); – Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), in particolare artt. 14, 26, 36, 47 (regimi di esenzione); – Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024): rifinanziamento dello strumento fino al 2027; – L. 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione), art. 8 co. 2 (istituzione Mini Contratti di Sviluppo). 2. Tipologie di contratto e soglie di investimento Le tipologie di contratti di sviluppo si differenziano in funzione della dimensione. La struttura dello strumento contempla diverse configurazioni, differenziate in funzione della dimensione del programma, del settore di attività e della localizzazione geografica dell’investimento. La tabella che segue riepiloga le principali soglie applicabili: Tipologia Soglia investimento Riferimento normativo Contratto di sviluppo ordinario ≥ 20 milioni di euro DM 9 dicembre 2014 Settore agroindustriale ≥ 7,5 milioni di euro Art. 7 DM 9/12/2014 Turismo aree interne / strutture dismesse ≥ 7,5 milioni di euro DM 6 novembre 2024 Mini contratti di sviluppo da 5 a 20 milioni di euro Art. 8 co. 2 DL 60/2024 Accordo di sviluppo (Fast Track) ≥ 50 milioni di euro DM 8 novembre 2016 Il superamento della soglia di 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) abilita l’accesso alla procedura dell’Accordo di Sviluppo, introdotta con il D.M. 8 novembre 2016. In tale fattispecie, il MIMIT può sottoscrivere un accordo formale con l’impresa proponente, prevedendo una corsia di valutazione prioritaria con tempi certi (90 giorni dalla presentazione della documentazione completa) e, ove giustificato dalla rilevanza strategica dell’iniziativa, condizioni agevolative di maggiore intensità. ⚠️ Novità Mini Contratti di Sviluppo (D.L. Coesione n. 60/2024) I Mini CdS sono destinati a programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati esclusivamente nelle aree territoriali del Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza delle Imprese Colpite (PN RIC 2021-2027), e riferiti a settori STEP: tecnologie digitali e deeptech, tecnologie pulite e net-zero, biotecnologie e medicinali critici. Lo sportello dedicato, gestito da Invitalia, ha operato nella prima finestra dal 5 febbraio al 27 maggio 2025 (prorogato con D.D. 4 aprile 2025). 3. Soggetti beneficiari e modalità di accesso In base a quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2014, possono accedere ai contratti di sviluppo le imprese di qualsiasi dimensione — incluse le grandi imprese — aventi sede legale o unità produttiva in Italia, sia di diritto italiano che estero. Il programma di investimento deve riguardare uno dei seguenti settori ammissibili: – Settore industriale (attività di produzione e trasformazione di beni); – Settore agroindustriale (trasformazione e commercializzazione di prodotti – agricoli ex Reg. UE 702/2014); – Settore turistico (strutture ricettive, servizi complementari e infrastrutture connesse); – Tutela ambientale (investimenti per l’efficienza energetica, economia circolare, de-carbonizzazione). Le domande possono essere presentate nelle seguenti configurazioni soggettive: – Impresa singola proponente un programma autonomo – Impresa capofila di un programma con fornitori o partner della filiera (programmi collegati) – Rete di imprese, con un massimo di 5 partecipanti e nomina di un organo comune mandatario Le istanze di accesso devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura per conto del MIMIT), secondo le modalità operative definite nelle circolari direttoriali di apertura dei singoli sportelli agevolativi. Con il D.M. 18 giugno 2025, è stato introdotto tra i requisiti di accesso e di erogazione delle agevolazioni l’obbligo di aver adempiuto agli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (art. 1, commi 101–111, L. n. 213/2023, come modificato dal D.L. n. 39/2025 conv. in L. n. 78/2025). Tale requisito deve essere verificato dal professionista incaricato nella fase di due diligence preventiva. 4. Agevolazioni concedibili: forme, intensità e cumulabilità Le agevolazioni previste dai contratti di sviluppo possono assumere diverse forme. Esse sono determinate nell’ambito della fase negoziale con Invitalia, possono assumere una o più delle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: – Contributo a fondo perduto in conto impianti: erogato sulle spese per immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili – Contributo a fondo perduto alla spesa: applicabile a specifiche categorie di costi diretti – Finanziamento agevolato: prestito a tasso ridotto (fino al tasso di riferimento UE applicabile) Contributo in conto interessi: a riduzione dell’onere finanziario su mutui bancari L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, è determinata in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione e della dimensione d’impresa, e viene definita nell’ambito della fase di negoziazione. Intensità massime (aiuti a finalità regionale – art. 14 GBER) Dimensione impresa Intensità massima Regime GBER

Deducibilità autovetture aziendali art. 164 TUIR

La deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit

Pubblicato daMario Grandinetti  -Maggio 17, 2026  -Diritto tributario, News Deducibilità delle autovetture aziendali: art. 164 TUIR, IVA e fringe benefit 1. Premessa sistematica La deducibilità delle autovetture aziendali costituisce uno dei temi di maggiore complessità applicativa nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, caratterizzandosi per la sovrapposizione di disposizioni che incidono tanto sul versante delle imposte dirette quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto. Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le imposte sui redditi e nell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 per il regime IVA, cui si affianca la disciplina del fringe benefit di cui all’art. 51 del TUIR, recentemente incisa dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento alle autovetture aziendali a basse emissioni assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. La materia è stata oggetto di significative pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024, che ha chiarito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti di deducibilità fissati dal TUIR. 2. Il quadro normativo: l’art. 164 TUIR e le categorie di veicoli L’art. 164, comma 1, del TUIR individua tre distinte categorie di veicoli, assoggettate a regimi di deducibilità differenziati in ragione della tipologia di utilizzo. Veicoli a deducibilità integrale,  Beneficiano dell’integrale deducibilità dei costi i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) nonché i veicoli adibiti ad uso pubblico (n. 2). Sul concetto di esclusiva strumentalità, l’Agenzia delle Entrate — con la circolare n. 1/E del 2007 — ha precisato che si tratta dei veicoli sine quibus non rispetto all’esercizio dell’attività, escludendo pertanto quelli che assolvono anche a funzioni personali o accessorie. La Cassazione, ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha ribadito che la prova della strumentalità esclusiva è a carico del contribuente, non potendosi desumere da meri dati formali quali la categoria di omologazione. Veicoli a deducibilità parziale Per i veicoli non rientranti nelle categorie di cui al punto precedente — ossia la generalità delle autovetture aziendali — la deducibilità è ammessa nelle seguenti misure: 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese o arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b)); 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (art. 164, comma 1, lett. b), secondo periodo); 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-ter)). Per i veicoli a deducibilità parziale la norma prevede altresì limiti assoluti al costo fiscalmente rilevante, commisurati al costo di acquisto ovvero al costo di noleggio su base annua, con distinti massimali per le diverse categorie. Detti limiti operano anche con riferimento alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle spese di impiego. 3. Le percentuali di deducibilità per categoria di utilizzo Ai fini pratici è utile riepilogare il trattamento applicabile alle principali fattispecie: Autovettura a disposizione dell’impresa (uso non esclusivamente strumentale) La deducibilità è fissata nella misura del 20% dell’intero costo di acquisizione, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e delle spese di gestione. Il limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto è pari a € 18.075,99, con conseguente quota annua di ammortamento deducibile calcolata su tale importo. Per i canoni di leasing la percentuale del 20% si applica al canone di competenza, nel rispetto del requisito di durata minima contrattuale di 48 mesi. Autovettura dell’agente o rappresentante di commercio La misura dell’80% riflette il riconoscimento legislativo della peculiare incidenza del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività agenziale, che per sua natura presuppone la mobilità sistematica sul territorio. Il limite al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto è più elevato rispetto alla categoria ordinaria, attualmente fissato in € 25.822,84. Autovettura del professionista (lavoratore autonomo) La deducibilità è ammessa nella misura del 20%, con il medesimo limite di costo di € 18.075,99, con la precisazione che la deduzione spetta per un solo veicolo per professionista. In caso di studi associati, la deduzione è riconosciuta per un veicolo per ciascun associato. 4. Il regime IVA: detraibilità ex art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 Parallelamente al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alla gestione di autovetture. La regola generale prevede la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, applicabile alla generalità dei veicoli non esclusivamente strumentali. Tale percentuale opera con riguardo all’acquisto del veicolo, alle spese di manutenzione e riparazione, al carburante e ai servizi accessori. La detraibilità integrale al 100% è riservata ai veicoli destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, per i quali ricorra — in termini del tutto analoghi a quelli richiesti ai fini delle imposte sui redditi — la condizione della strumentalità esclusiva e oggettiva. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la detrazione è ammessa in misura integrale, in coerenza con il riconoscimento della funzione strumentale del mezzo all’esercizio dell’attività. 5. L’assegnazione in uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità integrale L’assegnazione del veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo — ovvero per utilizzo sia lavorativo sia personale — genera un reddito in natura in capo al percipiente ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, quantificato convenzionalmente sulla base delle Tabelle ACI pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro, l’art. 164, comma 1, lett. b-ter), del TUIR riconosce la deducibilità nella misura del 70% dei costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta. Per quanto attiene ai veicoli assegnati agli amministratori, la disciplina si articola in modo più complesso: la quota di costo deducibile sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è integralmente deducibile in applicazione del principio di correlazione tra costo e componente reddituale tassato; l’eccedenza rimane soggetta ai limiti ordinari dell’art. 164 TUIR. Si ricorda, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria

La nota di variazione IVA nelle procedure di concordato preventivo: la risposta n. 234/2025 dell’Agenzia delle Entrate tra consecuzione e facoltà di emissione

di Marco Cavaliere 1. Premessa sistematica Con la risposta a interpello n. 234 del 9 settembre 2025, la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un articolato chiarimento in ordine all’applicabilità dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in tema di note di variazione in diminuzione dell’imposta sul valore aggiunto nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, con particolare riguardo ai rapporti tra il principio della consecuzione e la facoltà riconosciuta al creditore di scegliere il momento per il recupero dell’imposta non incassata. La pronuncia si inserisce nel solco del percorso di adeguamento dell’ordinamento interno alla giurisprudenza unionale e alle modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), che hanno inciso profondamente sulla disciplina temporale di esercizio del diritto alla variazione in diminuzione. 2. I fatti oggetto dell’istanza La società Alfa, operante nel settore del commercio di articoli sportivi, rappresentava di vantare un credito commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel comparto retail, la quale – a seguito di una crisi finanziaria – aveva presentato domanda di concordato preventivo nel dicembre 2020, ammessa con decreto del settembre 2021 e successivamente revocata nell’aprile 2022. In data giugno 2022, Beta proponeva una nuova istanza di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., poi trasformata in concordato in continuità aziendale, con un piano di adempimento sino al 31 dicembre 2027. Tale procedura veniva ammessa con decreto del settembre 2023 e omologata nel giugno 2024. Alla luce dell’omologa, il credito di Alfa risultava parzialmente soddisfatto con una falcidia percentuale, residuando una quota di credito definitivamente non recuperabile. Da ciò l’istanza all’Agenzia delle Entrate, volta a conoscere: 3. La soluzione prospettata dal contribuente La società istante, escludendo che tra le due procedure di concordato potesse configurarsi consecuzione temporale, riteneva applicabile la disciplina novellata dal D.L. 73/2021, ma sosteneva di poter attendere la conclusione della procedura concordataria prima di emettere la nota di credito, in quanto solo in tale momento si sarebbe consolidata la ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore. A suo avviso, dunque, la conclusione infruttuosa del concordato, attestata dal piano di riparto o dal decreto di omologa, avrebbe potuto costituire un autonomo presupposto per la variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. 4. Il ragionamento dell’Amministrazione finanziaria 4.1. Evoluzione normativa dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 L’Agenzia ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione dell’art. 26, ricordando come, nella formulazione previgente, l’emissione della nota di variazione per mancato pagamento dovuto a procedure concorsuali fosse subordinata alla conclamata infruttuosità della procedura. Tale impostazione era stata censurata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16), che ha escluso la possibilità per gli Stati membri di subordinare la riduzione della base imponibile IVA alla conclusione di una procedura concorsuale di lunga durata, in violazione del principio di neutralità dell’imposta. In recepimento di tale indirizzo, l’art. 18 del D.L. 73/2021 ha introdotto i commi 3-bis e 10-bis dell’art. 26, anticipando il dies a quo dell’emissione della nota di variazione al momento di apertura della procedura concorsuale del debitore.L’Agenzia ha richiamato, sul punto, la circolare n. 20/E del 2021, che ha interpretato la novella come strumento di semplificazione e accelerazione del recupero dell’imposta. 4.2. Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali Con riferimento al primo quesito, la risposta n. 234/2025 ha escluso l’operatività del principio di consecuzione tra le due procedure di concordato avviate dalla società Beta, sottolineando che tale principio, disciplinato dall’art. 69-bis, comma 2, l. fall. (oggi art. 170, comma 2, CCII), presuppone la confluenza di una procedura minore in una successiva liquidazione giudiziale, non la mera successione di due concordati. La giurisprudenza di legittimità – si cita Cass. 11 giugno 2019, n. 15724 – ha chiarito che la consecuzione richiede la unicità della causa e non può desumersi dal solo dato cronologico.Nel caso di specie, essendo le due procedure autonome, l’Agenzia ha individuato il riferimento temporale nella data di avvio della seconda procedura (2022), successiva al 26 maggio 2021, con conseguente applicazione del testo novellato dell’art. 26. 4.3. La facoltà di scelta del creditore tra commi 3-bis e 2 Quanto al secondo quesito, l’Amministrazione ha ribadito che il comma 3-bis riconosce al creditore la facoltà (non l’obbligo) di emettere la nota di variazione sin dall’apertura della procedura concorsuale.Tuttavia, se il creditore ritiene più opportuno insinuarsi al passivo e attendere l’esito della procedura, egli conserva la possibilità di avvalersi del comma 2 qualora la procedura si riveli infruttuosa. Richiamando la risposta a interpello n. 485/2022, l’Agenzia ha affermato che la definitività del piano di riparto infruttuoso o la constatazione del mancato pagamento integrale del corrispettivo costituiscono un autonomo presupposto per l’emissione della nota di variazione ai sensi del comma 2.In tale ipotesi, la variazione è ammessa in quanto l’obbligazione originaria viene meno ex tunc in conseguenza dell’assetto giuridico rideterminato dal provvedimento di omologa o dall’esito negativo del riparto. 5. La conclusione dell’Agenzia delle Entrate La risposta si chiude con tre affermazioni di principio: L’Agenzia, pertanto, condivide integralmente la soluzione prospettata dall’istante. 6. Considerazioni conclusive La Risposta n. 234/2025 assume rilievo sistematico perché conferma l’esistenza di un doppio binario operativo in materia di variazioni IVA: Tale impostazione garantisce coerenza con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta, consentendo al creditore di calibrare il momento del recupero dell’IVA in funzione della strategia concorsuale e della prevedibile capienza del debitore. La posizione dell’Amministrazione, inoltre, delimita rigorosamente il campo di applicazione del principio di consecuzione, la cui estensione ai rapporti tra più concordati viene negata salvo un accertamento giudiziale di unicità di causa, confermando la autonomia giuridica e temporale di ciascuna procedura. In definitiva, la pronuncia consente di affermare che, in caso di concordato preventivo infruttuoso, la nota di variazione IVA potrà essere emessa legittimamente al termine della procedura, quando il mancato pagamento risulti definitivo, costituendo tale momento l’unico idoneo a fondare il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Autore Marco Cavaliere

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